Il luogo di origine di questo famoso formaggio è l'altopiano di Asiago (o dei Sette Comuni) che già dall'anno 1000 era rinomato luogo di pascolo di greggi, da cui si ricavava ottima lane e gustoso formaggio. L'allevamento del bestiame bovino si diffonde nel corso del XVI secolo nelle valli dell'Alto Vicentino. Verso la fine dell'Ottocento la produzione dell'Asiago si estende anche alla zona pedemontana, nelle zone di pianura ed anche nelle vicine malghe trentine.
		    Area di produzione: province di Vicenza, Trento; parte di Padova e Treviso.
		    Su ogni forma viene riportato il marchio consortile con indicato il numero del caseificio, la sigla della provincia e la scritta "Asiago" impressa sullo scalzo (la parte laterale della forma).
	      La Denominazione di Origine Protetta è stata riconosciuta il 12 giugno 1996.
		  Nuovo Disciplinare di produzione: D.M.24/01/2005 Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22/02/05.
 Formaggio Asiago DOP (www.asiagocheese.it)
		  Formaggio Asiago DOP (www.asiagocheese.it)
            Tipo di formaggio: pasta dura, cotta.
            Due sono i tipi di Asiago: l'Asiago di allevo e l'Asiago pressato.
            L'Asiago d'allevo (più antico) viene fatto utilizzando esclusivamente latte di vacca lasciato riposare da 6 a 12 ore in apposite vaschette, per permettere la scrematura. Più raramente viene utilizzato il latte di due mungiture, di cui solo la prima viene scremata, ottenendo così un formaggio più grasso. Segue la lavorazione in caldaia e la successiva estrazione della cagliata, la cui forma viene modellata in apposite fascere di legno e poi in altre di materiale plastico per imprimervi il marchio. 
          La salatura viene fatta in salamoia o a secco.  A seconda della durata della successiva stagionatura si distinguono due tipi di Asiago d'allevo: quello "mezzano", maturo in 3-5 mesi, e quello "vecchio", più piccante, stagionato per 9 mesi e più. Una volta terminata la stagionatura, l'Asiago d'allevo si presenta con forme alte 9-12 cm, diametro di 30-36 cm e peso variabile dai 9 ai 12 kg. La pasta è tipicamente compatta, granulosa, di colore paglierino e con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza. Il gusto, in particolare nelle forme più stagionate, è tipico e dotato di forte personalità. Le forme stagionate per più di due anni (stravecchie) possono essere utilizzate come ottimo formaggio da grattugia. L'Asiago pressato ha un sapore meno deciso, più morbido, dolce e delicato. Viene ottenuto da latte intero e ha un tempo più breve di maturazione (20-40 giorni). La tecnica di produzione (salvo alcuni dettagli relativi alla temperatura di cottura della cagliata e al metodo di salatura) è del tutto simile a quella dell'Asiago d'allevo. La pasta ha un colore più chiaro, la crosta è più sottile ed elastica e le forme sono più alte (fino a 15 cm).
 L'Asiago d'allevo entra come ingrediente indispensabile in molti piatti tipici (polenta pasticciata, raviolini, "sopa coada", ecc.). Il suo gusto deciso lo fa abbinare a vini rossi di pregio.
		    L'Asiago pressato, dal gusto più delicato, viene accompagnato di preferenza con vini bianchi o rosati.
		    Consorzio volontario per la tutela del formaggio Asiago
		    Consorzio Tutela Formaggio Asiago
		    Corso Fogazzaro, 18
	      36100 Vicenza
Articolo 1.
		    Denominazione
		    La denominazione di origine protetta “Asiago” è riservata al formaggio a pasta semicotta, 
		    prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di 
		    produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio, Asiago pressato e Asiago d’allevo, 
	      le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.
		    Articolo 2.
		    Zona di produzione
		    Il formaggio D.O.P. “Asiago” si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all’interno 
		    della zona delimitata ed in caseifici ubicati all’interno della zona stessa che di seguito si 
		    precisa:
		    provincia di Vicenza: tutto il territorio;
		    provincia di Trento: tutto il territorio;
		    provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, 
		    Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, 
		    Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon;
		    provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il 
		    paese di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano – 
		    Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada statale n. 53 “Postumia”. Esso 
		    costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con 
		    l’autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino 
		    al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della 
		    provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il 
		    confine della provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della 
		    provincia di Vicenza.
		    Le zone di produzione sopraindicate, che sono situate ad un’altitudine non inferiore ai 600 
		    metri, vengono identificate come territorio montano.
		    Articolo 3.
		    Alimentazione del bestiame
		    Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio D.O.P. “Asiago” non deve 
		    essere alimentato con i foraggi ed i mangimi di seguito indicati:
		    Foraggi
		    - erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;
		    - foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;
		    - erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;
		    - frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;
		    - ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;
		    
		    - sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, 
		    distilleria, vinacce ecc.);
		    - sottoprodotti dell’industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;
		    - sottoprodotti dell’industria di macellazione e dell’allevamento: residui vari, tal quali o 
		    associati ad altri foraggi;
		    - urea, urea-fosfato, biureto.
		    Mangimi
		    - farine di carne, pesce e di penne;
		    - farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;
		    - ortaggi e frutta essiccati;
		    - sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di 
		    fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);
		    - sottoprodotti dell’industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, 
		    polpe borlandate essiccate ed altri;
		    - sottoprodotti essiccati dell’industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione 
		    ed altri.
		    Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio Dop Asiago che si fregia della 
		    menzione “prodotto della montagna” è altresì vietata l’alimentazione con ogni tipo di insilati.
		    Articolo 4.
		    Modalità di produzione
		    Il formaggio “Asiago”, sia nella tipologia pressato che in quella d’allevo, viene prodotto con 
		    latte conforme alle disposizioni sanitarie vigenti in materia. E’ tuttavia consentita la 
		    produzione dell’Asiago allevo nelle malghe durante il periodo di monticazione con latte in 
		    deroga alle normative sanitarie vigenti. Il latte deve essere stoccato a temperatura compresa 
		    fra i 4 e gli 11 gradi Celsius e deve essere trasformato entro il tempo massimo di 60 ore dalla 
		    prima o dalla eventuale seconda munta. Nel caso in cui il formaggio “Asiago” sia prodotto da 
		    latte crudo, la trasformazione deve essere ottenuta entro le 36-48 ore successive all’ingresso
		    nello stabilimento, secondo le vigenti disposizioni.
		    Per la produzione del formaggio “Asiago” pressato può essere utilizzato latte, derivante da 
		    una o due mungiture, crudo o pastorizzato a 72 gradi Celsius per 15 secondi, secondo le 
		    vigenti normative.
		    Per la produzione di formaggio “Asiago” d’allevo può essere utilizzato latte derivante da due 
		    mungiture parzialmente scremate per affioramento, o derivante da due mungiture di cui una 
		    parzialmente scremata per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata 
		    per affioramento. Può essere utilizzato latte crudo o termizzato a 57/68 gradi Celsius per 15 
		    secondi con parametro analitico della fosfatasi positivo. Non sono consentiti ulteriori 
		    trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.
		    Per la produzione del formaggio Dop Asiago che si fregia della menzione “prodotto della 
		    montagna” è consentito utilizzare latte di 2 o 4 munte, ma la trasformazione di tale latte deve 
		    avvenire entro 18 ore dal ricevimento, nel caso di utilizzo di latte di 2 munte, ed entro 24 ore 
		    dal ricevimento nel caso di utilizzo di latte di 4 munte.
		    Il latte posto in lavorazione per la produzione di “Asiago” pressato deve essere latte intero e 
		    la miscela in caldaia deve essere costituita da latte, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio 
		    bovino ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio. Durante la lavorazione 
		    possono essere inoltre aggiunte, per esigenze tecnologiche, delle quantità di acqua potabile.
		    Nel caso di produzione di “Asiago” d’allevo il latte posto in lavorazione è latte parzialmente 
		    scremato per affioramento, eventualmente addizionato di lisozima (E 1105) nei limiti di 
		    legge; la miscela è pertanto costituita da latte parzialmente scremato, fermenti lattici o 
		    lattoinnesto, caglio bovino, eventuali modeste quantità di cloruro di sodio e di lisozima.
		    L’uso del Lisozima (E1105) è in ogni caso vietato nella produzione della Dop “Asiago” che 
		    si fregia della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna”.
		    Il latte destinato alla trasformazione in Asiago pressato deve derivare da una o due mungiture.
		    Il latte destinato alla trasformazione in Asiago d’allevo deve derivare da due mungiture 
		    parzialmente scremate per affioramento, da due mungiture, di cui una scremata per 
		    affioramento o, da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento.
		    Nella trasformazione del latte in “Asiago” pressato sono rispettati i seguenti parametri 
		    tecnologici:
		    - temperatura di coagulazione 35/40°C
		    - taglio della cagliata a 15/25 minuti dall’addizione del caglio fino alla dimensione di 
		    noce/nocciola;
		    - temperatura di semicottura: 44° +/- 2°C;
		    - pressatura per massimo 12 ore;
		    Nella trasformazione del latte in “Asiago” d’allevo sono rispettati i seguenti parametri 
		    tecnologici:
		    - temperatura di coagulazione: 33/37°C;
		    - taglio della cagliata a 15/30 minuti dall’addizione del caglio fino alla dimensione di 
		    nocciola o inferiore;
		    - temperatura di semicottura: 47° +/- 2°C
		    Gli sfridi o ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non sono utilizzabili nelle successive 
		    produzioni di formaggio D.O.P. “Asiago”.
		    Articolo 5.
		    Identificazione e marchiatura
		    Tutte le forme di formaggio D.O.P. “Asiago” sono identificate a mezzo di placchette di 
		    caseina numerate e marchiate con fascere marchianti, detenute dal Consorzio di Tutela 
		    incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il seguente logo costitutivo 
		    della denominazione, 
		    quale parte integrante del presente disciplinare di produzione. Tale logo rappresenta una 
		    forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in 
		    una “A” stilizzata, è inserito parzialmente nella forma. L’altezza complessiva del logo 
		    apposto sulla forma di formaggio è di mm 100 per l’Asiago pressato e di mm 80 per l’Asiago
		    allevo. Nella fascere marchianti è inoltre inserita la sigla alfanumerica del caseificio 
		    produttore ed il nome della denominazione, 
		    ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l’Asiago pressato e di 20 mm per l’Asiago allevo
		    Le forme di “Asiago” d’allevo presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica 
		    indicatrice del mese di produzione:
		    gennaio B
		    febbraio C
		    marzo D
		    aprile E
		    maggio H
		    giugno I
		    luglio L
		    agosto N
		    settembre P
		    ottobre S
		    novembre T
		    dicembre U
		    Le forme di Asiago che si fregiano della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna”si 
		    contraddistinguono mediante l’inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente 
		    comma primo del presente articolo, e per una sola volta, delle parole “prodotto della 
		    montagna”.
		    Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente 
		    identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di 
		    proprietà del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e 
		    riportante il logo con la scritta "Prodotto della montagna".
		    Articolo 6.
		    Modalità di conservazione e stagionatura
		    Prima della salatura le forme vengono conservate per un periodo minimo di 48 ore in locali a 
		    10/15°C con Umidità relativa del 80-85%.
		    La salatura, qualora non sia già stata ultimata in pasta, viene completata a secco o in salamoia 
		    a 20° +/- 2° Be.
		    La stagionatura minima dell’ “Asiago” pressato è di giorni 20 dalla data di produzione.
		    La stagionatura minima dell’ “Asiago” d’allevo è di giorni 60 dall’ultimo giorno del mese di 
		    produzione.
		    La stagionatura minima dell’Asiago che si fregia della menzione “prodotto della montagna” è 
		    di giorni 90 dall’ultimo giorno del mese di produzione per l’Asiago allevo e di 30 giorni dalla 
		    produzione per l’Asiago pressato.
		    La stagionatura deve avvenire all’interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi 
		    temperature comprese fra i 10/15° C con umidità relativa compresa fra 80-85%.
		    Tali condizioni devono essere evidenziate da idonea strumentazione.
		    Per i primi 15 giorni dopo la salatura l’ “Asiago” d’allevo può essere conservato in 
		    magazzino con temperature comprese fra 5/8° C.
		    Il formaggio Asiago, che utilizza la menzione “prodotto della montagna”, deve essere 
		    stagionato in aziende ubicate in territorio montano in locali che possono avere condizioni di 
		    temperatura e umidità determinate dalle condizioni ambientali naturali.
		    Articolo 7.
		    Caratteristiche del prodotto finito
		    Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio “Asiago” pressato a 20 giorni di 
		    maturazione.
		    Specifiche Tolleranze
		    a) visive organolettiche
		    - pasta di colore bianco o leggermente paglierino
		    - occhiatura marcata ed irregolare
		    - sapore delicato e gradevole
		    - crosta sottile ed elastica
		    b) chimiche
		    - umidità 39,5% +/- 4,5
		    - proteine 24,0% +/- 3,5
		    - grasso 30,0% +/- 4,0
		    - cloruro di sodio 1,7% +/- 1,0
		    - grasso sul secco non inferiore a 44% Nessuna
		    c) fisiche
		    - Scalzo diritto o leggermente convesso
		    - Facce piane o quasi piane
		    - Peso da 11 a 15 Kg
		    - Altezza da 11 a 15 cm
		    - Diametro da 30 a 40 cm
		    d) microbiologiche ed igienico sanitarie
		    - Patogeni Assenti
		    - S. Aureus * M < 1.000 per g
		    - E. coli * M < 1.000 per g
		    - Coliformi 30°C * M < 100.000 per g
		    *  Tali dati si riferiscono ad un formaggio ottenuto con latte trattato termicamente.
		    
		    Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio “Asiago” d’allevo a 60 giorni di 
		    maturazione.
		    Specifiche Tolleranze
		    a) visive/organolettiche
		    - Pasta di colore paglierino o leggermente paglierino
		    - Occhiatura di piccola e media grandezza
		    - Sapore dolce(mezzano)/fragrante (vecchio)
		    - Crosta liscia e regolare
		    b) chimiche
		    - Umidità 34,50% +/- 4,00
		    - Proteine 28,00% +/- 4,00
		    - Grasso 31,00% +/- 4,50
		    - Cloruro di sodio 2,40% +/- 1,00
		    - Grasso sul secco non inferiore a 34% Nessuna
		    c) fisiche
		    - Scalzo diritto o quasi diritto
		    - Facce piane o quasi piane
		    - Peso da 8 a 12 Kg
		    - Altezza da 9 a 12 cm
		    - Diametro da 30 a 36 cm
		    d) microbiologiche ed igienico sanitarie
		    - Patogeni Assenti
		    - S. Aureus M < 10.000 per g
		    - E. coli M < 100.000 per g
		    Le forme di formaggio “Asiago”, dopo il raggiungimento del periodo minimo di stagionatura 
		    del prodotto, possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle 
		    vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non è edibile.
		    Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della 
		    placchetta di caseina identificativa della forma e del logo della denominazione.
		    E’ vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di Asiago 
		    che si fregiano della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna”.
		    Articolo 8.
		    Confezionamento
		    Le forme intere di formaggio D.O.P. “Asiago” possono essere porzionate e preconfezionate 
		    in tranci che consentano la visibilità dello scalzo della forma E’ in ogni caso consentito 
		    confezionare in porzioni il centro della forma purché il suo peso totale non superi il 10% del 
		    peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto. È 
		    consentito indicare in etichetta l’eventuale non utilizzo del Lisozima (E 1105).
		    Il confezionamento, qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o 
		    asportazione della crosta, rendendo così invisibile la marchiatura di origine (cubetti, fettine 
		    ecc.) deve avvenire nella zona di produzione al fine di garantire la rintracciabilità del 
		    prodotto.
		    Il formaggio Asiago prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, 
		    trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, si può fregiare 
		    in etichetta, della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna”.
		    Il formaggio “Asiago” pressato può recare in etichetta anche l’indicazione fresco.
		    Il formaggio “Asiago” d’allevo può recare in etichetta anche l’indicazione stagionato.
		    Il formaggio “Asiago” d’allevo, con stagionatura compresa fra i 4/6 mesi, può recare in 
		    etichetta anche l’indicazione mezzano.
		    Il formaggio “Asiago” d’allevo, con stagionatura superiore a 10 mesi, può recare in etichetta 
		    anche l’indicazione vecchio.
		    Il formaggio “Asiago” allevo con stagionatura superiore a 15 mesi, può recare in etichetta 
		    anche l’indicazione stravecchio.
		    Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere 
		    conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei 
		    prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilità dei 
		    contrassegni costitutivi della D.O.P. “Asiago” (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e 
	      delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio “Asiago”.