Vernaccia di San Gimignano DOCG - Disciplinare di produzione
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOCG

Disciplinare di produzione - Vernaccia di San Gimignano DOCG

D.M. 9 luglio 1993 - G.U. n. 169 del 21 luglio 1993

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Vernaccia di San Gimignano"

Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare di Produzione.

Articolo 2.
Il vino Vernaccia di San Gimignano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Siena fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione del vino Vernaccia di San Gimignano devono essere ottenute da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Vernaccia di San Gimignano, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 500 m s.l.m. ed i cui terreni, di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle e argille sabbiose.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino.
E' vietata in particolare la forma di allevamento a tendone e ogni pratica di forzatura.
Il numero dei ceppi per ettaro di superficie utile produttiva non deve essere inferiore a tremila per i nuovi impianti o reimpianti e la produzione massima di uva per ceppo non deve essere superiore ai 5 Kg.
La produzione massima di uva ammessa per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 90 q.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione verrà declassata.
La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazione di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Vernaccia di San Gimignano un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% e alla tipologia "riserva" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11%.
Ai fini della vinificazione della citata tipologia "riserva" le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di S. Gimignano.
E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare:
- abbiano da almeno un quinquennio le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di San Gimignano (comunque non superiore ai 2000 m in linea d'aria);
- abbiano vigneti iscritti all'albo della Vernaccia di San Gimignano almeno da un quinquennio;
- tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% e, qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego dei rettificati.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita " Vernaccia di San Gimignano " nella tipologia "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. L'invecchiamento, effettuato secondo i metodi tradizionali, deve comprendere un ulteriore periodo minimo di quattro mesi di affinamento in bottiglia, in locali climaticamente idonei.
Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell'area in cui è consentita la vinificazione di cui al presente articolo.

Articolo 6.
Il vino Vernaccia di San Gimignano, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino tenue, tendente al dorato con l'invecchiamento;
odore: fine, penetrante, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
zuccheri: residuo massimo 4 g/l;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.
E' facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" riserva, proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11%, e sottoposto alle condizioni di invecchiamento e di affinamento di cui all'articolo 5 del presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,5%.

Articolo 7.
Nella designazione e presentazione del vino Docg "Vernaccia di San Gimignano" la specificazione della tipologia "riserva" deve figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Vernaccia di San Gimignano", della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione è vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "Superiore", "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato", "Fiore" o simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "Viticoltore", "Fattoria", "Tenuta", "Podere", "Cascina" e altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Nella designazione del vino DOCG "Vernaccia di San Gimignano" deve sempre figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Vernaccia di San Gimignano, in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma Bordolese e di capacità uguali a: 0,187 litri, 0,375 litri, 0,500 litri, 0,750 litri, 1,500 litri (doppia bordolese).
Solo per la capacità 0,187 litri è consentita la chiusura con tappo metallico a vite, per le altre capacità è consentita esclusivamente la chiusura con tappo di sughero o composto di sughero.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita " Vernaccia di San Gimignano " deve essere immesso al consumo in bottiglie munite di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 164/92.
Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita, il vino "Vernaccia di San Gimignano", ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 164/92, deve essere sottoposto, nella fase di produzione, a un'analisi chimico-fisica e organolettica e ad un'ulteriore esame organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita Vernaccia di San Gimignano vini che non corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

DOCG Piemonte
DOCG Lombardia
DOCG Veneto
DOCG Friuli Venezia Giulia
DOCG Emilia-Romagna
DOCG Toscana
DOCG Umbria
DOCG Marche
DOCG Abruzzo
DOCG Lazio
DOCG Campania
DOCG Basilicata
DOCG Puglia
DOCG Sicilia
DOCG Sardegna
Versione italiana English version Versión española
Zootecnia Cani e gatti Coltivazioni erbacee Fruttiferi Coltivazioni forestali Insetti Prodotti tipici Funghi Parchi ed aree protette
Copyright © www.agraria.org - Codice ISSN 1970-2620 - Webmaster: Marco Salvaterra - info@agraria.org - Privacy