Riso Vialone Nano Veronese IGP
Atlante dei prodotti tipici - Prodotti DOP e IGP - Cereali

Zona di produzione

Riconoscimento CE: Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96) e Reg. CE n. 205 del 16.03.09 (GUCE L. 71 del 17.03.09) e RETTIFICA (GUUE L. 221 del 24.08.10)

La zona di produzione comprende i territori dei seguenti comuni della provincia di Verona: Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Zevio.

Caratteristiche

Il "Riso Nano Vialone Veronese" IGP è ottenuto da semi rigorosamente selezionati della specie Oriza Japonica, varietà Vialone Nano.
Il chicco deve essere di grossezza media, forma tonda, semilungo, con dente pronunciato, testa tozza e sezione tondeggiante. Deve essere di colore bianco, privo di striscia e presentare una "perla" centrale estesa.
Oltre alle caratteristiche varietali sopra indicate, il Vialone nano veronese dovrà rispettare i seguenti parametri fisico-chimici:
- amilosio non inferiore a 21 % s.s.
- tempo di gelatinizzazione compreso tra 15 e 20 minuti
- indice di consistenza non inferiore a 0,85 kg/cm2
- indice di collosità non superiore a 2,5 g/cm.

Riso Vialone Nano veronese IGPRiso Vialone Nano Veronese IGP (foto www.risovialonenanoveronese.it)

Disciplinare di produzione - Riso Vialone Nano Veronese IGP

Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta "Vialone Nano Veronese" è riservata al riso vialone nano rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Varietà di riso
La denominazione di origine protetta "Vialone Nano Veronese" deve essere ottenuta solo da coltivazioni dì riso della specie japonica della varietà vialone nano.

Articolo 3.
Zona di produzione
Il risone destinato alla produzione del riso della denominazione di origine protetta "Vialone Nano Veronese" deve essere prodotto sui terreni suscettibili di irrigazione del territorio della pianura veronese.
Tale zona comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni: Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Zevio.
La zona di produzione della denominazione di origine protetta "Vialone Nano Veronese" è così delimitata in cartografia 1: 25.000: partendo da nord-ovest ossia a sud del paese di Villafranca, si procede lungo il corso del canale Alto Agro Veronese fino alla località Pontoncello (Santa Maria di Zevio, si segue poi il corso del fiume Adige fino al comune di Roverchiara; di qui si continua verso sud lungo la strada comunale che porta a Cerea e quindi lungo il fiume Menago sino ad incontrare il Canal Bianco che congiunge la delimitazione in oggetto con il confine mantovano in prossimità di Bastiorie San Michele; seguendo tale confine si arriva alla strada provinciale n. 62 (nei pressi della frazione Tormine) il cui percorso sino al paese di Villafranca, punto di partenza, costituisce l'ultimo tratto di demarcazione.

Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione ed essiccazione
La coltivazione del riso "Vialone Nano Veronese" deve essere fatta su terreni coltivati in rotazione od in avvicendamento. La risaia non può insistere sullo stesso appezzamento per più di sei anni consecutivi e ritornarvi dopo almeno due anni.
La lotta alle erbe infestanti, prima che con gli erbicidi autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di coltivazione, con la regolazione dell'acqua in risaia e con lavorazioni mirate del terreno.
Le concimazioni devono essere indirizzate all'ottenimento di granella sana e matura e le produzioni massime per ettaro non devono superare i 70 quintali.
La semente di vialone nano utilizzata non deve essere infetta da parassiti di crittogame tra cui: piricularia oryzae, fusarium monoliforme, drechslera oryzae. La semente deve essere certificata dall’E.N.S.E.
L'umidità del risone essiccato per essere avviato alla lavorazione non deve essere superiore al 14,0%.
L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di abbassare uniformemente l’umidità delle granelle, senza lasciare sulle glumelle residui di combustione o odori estranei. Sono ammessi solo essiccatoi a fuoco indiretto ad eccezione di quelli alimentati a metano, g.p.l. o gasolio agricolo.
Il Consorzio per la tutela del riso "Vialone Nano Veronese" è impegnato a collaborare con il responsabile costitutore della varietà Vialone Nano, Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, Stazione specializzata per la risicoltura di Vercelli, responsabile della conservazione in purezza la varietà Vialone Nano.

Articolo 5.
Modalità di lavorazione del riso
Le operazioni di sbiancatura e di confezionamento del riso devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art.3.
Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate:
sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che può essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio;
sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l'embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatrici;
lavorazioni secondarie: ad integrazione dell’operazione di sbiancatura il riso può subire una lavorazione all’elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per lucidatura della cariosside.

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
Il riso "Vialone Nano Veronese" per essere ammesso al consumo deve avere le seguenti caratteristiche di granella:
- colore del pericarpo bianco
- lunghezza semilunga
- forma tonda
- grossezza media
- perla centrale estesa
- striscia assente
- dente pronunciato
- testa tozza
- sezione tondeggiante con i seguenti valori medi:
- lunghezza mm 5,7
- larghezza mm 3,5
- spessore mm 2,1
- forma (lungh/largh) 1,6
I limiti di difetti ammessi per la commercializzazione sono quelli elencati nelle tabelle Ministeriali emanate con Decreto ogni anno e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le impurità varietali il limite massimo consentito è il 3%.
Oltre alle caratteristiche varietali di cui sopra, il "Vialone Nano Veronese" dovrà rispettare i parametri fisico-chimici di seguito elencati:
- amilosio % s.s. superiore a 21
- tempo di gelatinizzazione minuti 15,5-16,5
- indice di consistenza superiore a 0,85 kg/cmq
- indice di collosità inferiore a 1,1 g/cm

Non è ammesso nessun trattamento insetticida o fumigante per la conservazione del riso lavorato.
È facoltà del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali inserire o modificare, su richiesta del Consorzio per la tutela del riso "Vialone Nano Veronese", i parametri chimico fisici atti a caratterizzare maggiormente l'identità della denominazione.

Articolo 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata, sulla confezione, l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone.
È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art.3.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici.
L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell’azienda.
Il nome della denominazione di origine protetta "Vialone Nano Veronese" deve figurare sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore della. confezione e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione.
Le confezioni di riso "Vialone Nano Veronese" ai fini dell'immissione al consumo devono essere di kg 0.5, kg 1, kg 2 e kg 5, di materiale ammesso dalla normativa vigente.
Le confezioni di riso dovranno essere numerate secondo le indicazioni fornite dal Consorzio per la tutela del riso "Vialone Nano Veronese".

Articolo 8.
Controlli
Tutti i risicoltori sono obbligati, a semine ultimate, a procedere ad una denuncia di produzione su appositi moduli forniti dal Consorzio di tutela, con indicata la superficie investita a riso per tutte le varietà seminate e i relativi dati catastali. Tale denuncia dovrà pervenire al Consorzio di tutela entro il 31 maggio di ogni anno accompagnata dalla copia della denuncia di superficie presentata all'Ente Nazionale Risi.
Allo stesso modo, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio della commercializzazione, i produttori dovranno denunciare, sempre su modulistica fornita dal Consorzio di tutela stesso, i quantitativi di prodotto delle diverse partite di risone Vialone nano e richiederne il campionamento.
Il Consorzio di tutela dovrà effettuare in tempi brevi il campionamento dei cumuli di risone,effettuare i necessari controlli e rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione.
Tutti i dati elaborati relativi alle produzioni di risone "Vialone Nano Veronese" saranno inviati per conoscenza alla C.C.I.A.A. di Verona a cura del Consorzio di tutela.
Le riserie dovranno rispettare tutte le direttive del Consorzio per la Tutela del Riso Vialone Nano Veronese, assoggettarsi ai controlli e mettere a disposizione dello stesso i registri dell'Ente Nazionale Risi.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle Risorse/Agricole, Alimentari e Forestali, il quale può avvalersi ai fini del controllo della produzione e del commercio del "Riso Vialone Nano Veronese" del consorzio tra i produttori conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. (CEE) 2081/92.

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