Nocciola di Giffoni IGP
Atlante dei prodotti tipici - Prodotti DOP e IGP - Ortofrutticoli

Zona di produzione

L’area di produzione della “Nocciola di Giffoni” IGP è concentrata nel salernitano, soprattutto nella valle dell'Irno e nella zona dei Monti Picentini dove sono ubicati i 12 comuni interessati che sono: Acerno, Baronissi, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, S. Mango Piemonte.

Caratteristiche

Le caratteristiche distintive della “Nocciola di Giffoni” IGP sono rappresentate: dalla forma perfettamente rotondeggiante del seme (che è la nocciola sgusciata), che ha polpa bianca, consistente, dal sapore aromatico, e dal perisperma (la pellicola interna) sottile e facilmente staccabile. E’ inoltre particolarmente idonea alla tostatura, alla pelatura e alla calibratura, anche per la pezzatura media e omogenea del frutto. Per queste sue caratteristiche pregiate essa è particolarmente adatta alla trasformazione industriale ed è pertanto fortemente richiesta dalle industrie per la produzione di pasta e granella, nonché, come materia prima, per la preparazione di specialità dolciarie di grande consumo.

Nocciola di Giffoni IGPNocciola di Giffoni IGP

Disciplinare di produzione - Nocciola di Giffoni IGP

Articolo 1.
L’indicazione geografica protetta “Nocciola di Giffoni” è riservata ai frutti che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
L’indicazione “Nocciola di Giffoni” designa esclusivamente il frutto del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo “Tonda di Giffoni”, prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.

Articolo 3.
La zona di produzione comprende la parte del territorio della provincia di Salerno atta alla coltivazione di tale nocciolo e comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, Fisciano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Montecorvino Rovella nonché parzialmente i seguenti comuni: Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione della “Nocciola di Giffoni” sono quelle tradizionali della zona, atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche. I sesti e le distanze di impianto e le forme di allevamento utilizzabili sono quelli generalmente usati nella zona interessata, riconducibili alle coltivazioni cosiddette a "cespuglio policaule” (ceppaia), al “vaso cespugliato” e ad “alberello”, con una densità per ettaro non superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento diverse e cioè: la “siepe” (cespuglio binato) e la “Y”, condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto.
In ogni caso non può essere superato il limite di 1.000 piante ad ettaro.
Negli impianti è ammessa la presenza di varietà di nocciolo diverse dalla “Tonda di Giffoni”, nella misura massima del 10% per consentire una adeguata impollinazione.
La produzione unitaria massima è di q.li 40 ad ettaro.
La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta “Nocciola di Giffoni” deve avvenire in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti, e in grado di garantire condizioni di umidità ed areazione adeguate.

Articolo 5.
I noccioleti idonei alla produzione della “Nocciola di Giffoni” sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.
Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione. La prova dell’origine, inoltre, è comprovata attraverso la tenuta di registri di produzione e la denuncia tempestiva delle quantità prodotte.

Articolo 6.
La “Nocciola di Giffoni” all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
forma della nucula: subsferica;
dimensioni della nucula: medie, con calibri non inferiori a 18 mm;
guscio: di medio spessore (1,11-1,25mm), presenta colore nocciola più o meno intenso con striature color marrone più scuro;
seme: di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non inferiore a 13 mm; ottima pelabilità, non inferiore all’85%;
polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;
resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%;
umidità relativa al seme dopo l’essiccazione: non superiore al 6%.

Articolo 7.
La commercializzazione della “Nocciola di Giffoni”, ai fini dell’immissione al consumo, deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre un eventuale specifico contrassegno. In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.
Il confezionamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto e/o altro materiale idoneo;
b) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei.
Sui contenitori dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Nocciola di Giffoni”, seguita immediatamente dalla dizione“Indicazione geografica protetta”.
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione, nonché il peso netto all’origine.
La dizione “Indicazione geografica protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “I.G.P.”.
In etichettatura deve essere utilizzato il logo distintivo dell’Indicazione geografica protetta, costituito da un ovale con su scritto “Nocciola di Giffoni”. In basso a destra sono rappresentate due nocciole sovrapposte, mentre in basso a sinistra è riportato il simbolo grafico dell’indicazione geografica protetta.

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