Glossario
Atlante dei prodotti tipici - Prodotti DOP e IGP

Prodotti DOP e IGP

A partire dal 1992, il Consiglio europeo ha adottato un quadro giuridico relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari - regolamento (CEE) n. 2081/92 - ed uno relativo alle specialità tradizionali garantite - regolamento (CEE) n. 2082/92. Tali prodotti beneficiano, dunque, di un sistema volontario di protezione che conferisce ai produttori interessati la possibilità di proteggere determinate denominazioni attraverso la loro registrazione e l’ottenimento dei relativi diritti.
La volontà degli operatori di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all’origine geografica ha portato, fino ad oggi, alla registrazione di oltre 700 denominazioni d’origine e indicazioni geografiche a livello comunitario (da aggiungere alle indicazioni geografiche per il vino e per le bevande spiritose). Il gran numero di denominazioni registrate e le domande supplementari di registrazione ricevute dalla Commissione Europea (EC) dimostrano che tale regime volontario ha incontrato un’accoglienza più che favorevole all’interno della Comunità. La definizione di un simbolo comunitario comune, inoltre, ha ulteriormente favorito il riconoscimento da parte dei consumatori del regime comunitario di protezione delle denominazioni.
Tuttavia, il quadro legislativo comunitario originario si è dimostrato negli ultimi anni poco adatto a rispondere a una serie di mutamenti intervenuti all’interno dell’Europa e a livello globale. Nel frattempo, infatti, i cambiamenti legislativi, l’allargamento a dieci nuovi paesi e in particolare le richieste sotto forma di contenziosi introdotte presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) da parte di paesi terzi (Australia e Stati Uniti, in particolare), nonché problemi tecnici nell’attuazione dei due regolamenti hanno dimostrato la necessità di un cambiamento globale. Il recepimento di tale necessità ha portato il 20 Marzo 2006 all’adozione da parte del Consiglio dei Ministri dell’UE dei regolamenti 509/2006 e 510/2006.
Il nuovo regolamento 510/2006 chiarisce e semplifica le norme relative alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, materia disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.
Il nuovo regolamento, in ambito comunitario, rende più snella la procedura di riconoscimento delle indicazioni geografiche con una abbreviazione dei tempi per le opposizioni e con un maggiore coordinamento tra istituzioni nazionali e comunitarie. La modifica della procedura di riconoscimento si è resa necessaria a seguito della mole di domande di registrazione presenti presso i servizi della EC e tenuto conto dei gravi ritardi per le registrazioni a cui si è assistito negli ultimi anni.
Le principali modifiche apportate dal nuovo regolamento concernono la procedura di presentazione della domanda di registrazione, che prevede l’inoltro di un unico documento che descrive i principali elementi del disciplinare, quali la denominazione, la descrizione del prodotto, le norme sull’etichettatura, la delimitazione geografica, la descrizione del legame fra il prodotto e l’origine geografica, e il metodo di ottenimento del prodotto. La possibilità di presentare la domanda per mezzo di un documento standard è volta a garantire la parità di trattamento fra le domande.
Il regolamento prevede che la domanda di registrazione sia inviata allo Stato membro (art. 5, paragrafo 4) che la esamina per verificarne la conformità. Nel corso dell’esame lo Stato attua una procedura di opposizione a livello nazionale “che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni legittimo interessato stabilito o residente sul suo territorio possa dichiarare opposizione alla domanda”. Nel caso in cui i requisiti del regolamento siano soddisfatti, lo Stato adotta una decisione di riconoscimento e pubblica il disciplinare, nel caso contrario rigetta la domanda. Lo Stato, inoltre, assicura una pubblicità adeguata alla decisione nazionale di riconoscimento, in modo che chiunque sia interessato possa presentare ricorso. Pubblica, inoltre, la versione del disciplinare che è alla base della decisione nazionale di riconoscimento e ne assicura l’accesso per via elettronica.
Tale procedura di opposizione a livello nazionale non era prevista dal regolamento 2081/92 e rappresenta una delle più importanti innovazioni introdotte dal nuovo regolamento.
Lo Stato, nel momento in cui presenta la domanda di registrazione, accorda alla denominazione una protezione a livello nazionale, che ha termine quando la EC adotta una decisione sulla registrazione (articolo 5, paragrafo 6). Lo Stato membro che decide di proteggere un prodotto a livello nazionale è il solo responsabile di tale decisione che non deve, comunque, ostacolare gli scambi intra-comunitari. Esso deve assicurarsi che la domanda soddisfi le condizioni del regolamento, e sebbene la EC la riesamini successivamente, lo Stato deve comunque ottemperare ai suoi obblighi. Ciò risponde all’esigenza di delineare meglio, in materia, le competenze dello Stato e della EC.
Quanto al sistema di controllo, l’inserimento delle disposizioni in materia nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, intende rafforzare la credibilità del sistema (cfr. articolo 10).
Infine, altro elemento volto al rafforzamento della credibilità del sistema indicazione geografica - denominazione di origine è l’obbligo di inserire sull’etichetta le diciture DOP e IGP e i simboli comunitari loro associati.
La sigla DOP (denominazione di Origine Protetta) estende la tutela del marchio nazionale DOC (Denominazione di Origine Controllata) a tutto il territorio europeo e, con gli accordi internazionali GATT, anche al resto del mondo. Il marchio designa un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente, o esclusivamente, dovute all'ambiente geografico (termine che comprende i fattori naturali e quelli umani). Tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto devono avvenire nell'area delimitata.
La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) introduce un nuovo livello di tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore, dando più peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale. Quindi la sigla identifica un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità, reputazione e caratteristiche si possono ricondurre all'origine geografica, e di cui almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nell'area delimitata.
Entrambi questi riconoscimenti comunitari costituiscono una valida garanzia per il consumatore, che sa così di acquistare alimenti di qualità, che devono rispondere a determinati requisiti e sono prodotti nel rispetto di precisi disciplinari. Costituiscono inoltre una tutela anche per gli stessi produttori, nei confronti di eventuali imitazioni e concorrenza sleale.

Prodotti a Denominazione d'Origine Protetta - DOP

Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo, vengano realizzate in un’area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani.

Spressa delle Giudicarie DOP Spressa delle Giudicarie DOP

Prodotti a Indicazione Geografica Protetta - IGP

Il termine "IGP" è relativo al nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

Lardo di Colonnata IGP Lardo di Colonnata IGP

Specialità tradizionali Garantite - STG

Riconoscimento del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP.

Mozzarella STG Mozzarella STG

Zootecnia Cani e gatti Coltivazioni erbacee Fruttiferi Coltivazioni forestali Insetti Prodotti tipici Funghi Parchi ed aree protette
Copyright © www.agraria.org - Codice ISSN 1970-2620 - Webmaster: Marco Salvaterra - info@agraria.org - Privacy