Ciliegia di Marostica IGP
Atlante dei prodotti tipici - Ortofrutticoli DOP e IGP

Zona di produzione

Zona di produzione: Provincia di Vicenza, comuni di: Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason, Molvena; Pianezze, Marostica, Bassano, limitatamente al territorio che si estende alla destra orografica del fiume Brenta ed infine in parte del territorio del comune di Schiavon.

Caratteristiche

La “Ciliegia di Marostica IGP” presenta forma cuoriforme, è munita di peduncolo e ha un calibro compreso tra i 21 e i 30 mm.
E’ caratterizzata da una buccia e una polpa mediamente soda, di colore variabile dal rosa al rosso scuro, succosa, dal gusto pieno, dolce e molto gradevole. E’ un frutto prezioso da un punto di vista nutritivo e salutistico. E' ricca di sali minerali (potassio, fosforo, calcio, magnesio, manganese, rame e zinco), di vitamine (in particolare la A e la C) di polifenoli, e di zuccheri ben tollerati anche dai diabetici.

Consorzio Ciliegia di Marostica IGP
c/o Comunità Montana dall’Astico al Brenta
Via Mazzini, n.18
36042 Breganze (VI)
Tel. 0445.873607
Fax 0445.873200
info@ciliegiadimarosticaigp.it

Ciliegia di Marostica IGPCiliegia di Marostica IGP

Disciplinare di produzione - Ciliegia di Marostica IGP

Articolo 1.
Denominazione
L’indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica" è riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Piattaforma varietale
La denominazione "Ciliegia di Marostica" designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle seguenti varietà:
a) precocissime "Sandra" e "Francese", quest’ultima ascrivibile alla varietà Bigareaux, Moreaux e Burlat;
b) medio precoce "Roana" e il durone precoce "Romana";
c) tardive duracine: "Milanese", "Durone Rosso" (Ferrovia simile) e "Bella Italia";
d) "Sandra Tardiva";
ed inoltre le varietà "Van"; "Giorgia"; "Ferrovia"; "Durone Nero I"; "Durone Nero II"; "Mora di Cazzano"; "Ulster".

Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della "Ciliegia di Marostica" comprende i territori dei seguenti comuni in provincia di Vicenza: Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason, Molvena, Pianezze, Marostica, Bassano, limitatamente al territorio che si estende alla destra idrografica del fiume Brenta ed infine la parte del territorio del comune di Schiavon così delimitata: a est della statale per Vicenza la porzione a nord di via Olmi fino all’altezza di via Vegra; ad ovest della statale per Vicenza la porzione a nord di via Roncaglia Vecchia.

Articolo 4.
Ambiente di coltivazione e tecnica colturale
L’ambiente di coltivazione e la tecnica colturale per la produzione della "Ciliegia di Marostica" sono le seguenti:
terreni: i terreni dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 con esclusione di quelli pianeggianti non drenati;
preparazione del terreno: la preparazione dei terreni per l’impianto dovrà essere eseguita con idonea lavorazione della superficie interessata. Nei terreni di collina è obbligatoria almeno l’esecuzione di una lavorazione localizzata a "buche", con dimensioni minime delle stesse di metri 1,0 x 1,0 x 1,0. È obbligatoria l’effettuazione di analisi chimico fisiche del terreno oggetto d’impianto da eseguirsi secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo allo scopo di predeterminare la necessità e la quantità di eventuali concimazioni di fondo;
impianto: viene ammesso esclusivamente l’impiego di astoni innestati su Prunus Avium. È ammesso l’uso sia di astoni innestati con le varietà di cui al precedente art. 2 e l’innesto a dimora del selvatico con le varietà medesime;
forma di allevamento: sono ammesse tutte le forme di allevamenti sia in volume che in parete. Per le forme in volume la chioma dovrà assumere una forma mono/poli conica o tronco/conica, con base/i all’estremità inferiore. Gli impianti dovranno in ogni caso rispondere ai seguenti altri requisiti:
le chiome di alberi contigui dovranno essere tra loro separate, ovvero senza presenza di intersecamenti tra rami delle stesse;
assenza di seccumi interni alle chiome;
densità e distribuzione delle ramificazioni dovranno essere tali da garantire illuminazione e arieggiamento di tutta la chioma degli alberi;
per i nuovi impianti, i sesti non dovranno essere inferiori alle seguenti ampiezze minime: metri 4,00 sul filare e metri 4,00 tra i filari;
consociazione varietale: la distribuzione delle varietà nell’impianto dovrà essere rapportata all’epoca di fioritura e di maturazione delle stesse, predisponendo i nuovi impianti per blocchi varietali omogenei per epoca di fioritura e maturazione delle varietà comprese in uno stesso blocco varietale o di consociazione varietale;
difesa fitosanitaria: allo scopo do salvaguardare e tutelare il patrimonio apistico locale:
sono rigorosamente vietati gli interventi antiparassitari durante la fase della fioritura;
prima dell’esecuzione di eventuali interventi dovrà essere eseguita la trinciatura dell’erba oppure lo sfalcio e la raccolta della stessa. La difesa fitosanitaria dovrà comunque essere attuata secondo i criteri della difesa integrata. Per il preventivo contenimento del rischio di infezioni di Monilia sui fiori, è obbligatoria la potatura di arieggiamento delle chiome e l’eliminazione dagli alberi delle eventuali produzioni non raccolte;
raccolta e condizionamento: la raccolta delle ciliegie deve essere effettuata a mano, disponendo il prodotto in contenitori con pareti rigide. Già in azienda agricola le ciliegie devono essere sottoposte a cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente. Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono comunque essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare perdite di qualità e conservabilità. Qualora non venisse effettuata una commercializzazione della produzione nell’arco delle 48 ore i frutti dovranno essere sottoposti a raffreddamento anche con la tecnica dell’idrocooling.

Articolo 5.
Controlli
Gli impianti idonei alla produzione dell’I.G.P. "Ciliegia di Marostica" sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall’organismo di controllo di cui all’art. 10, comma 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Il produttore o l’organismo associativo deve comunicare all’organismo di controllo la data indicativa d’inizio raccolta dieci giorni prima che avvenga la stessa.
Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare all’organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale.
Analogamente, alla fine del periodo di commercializzazione il confezionatore deve presentare all’organismo di controllo una denuncia finale.

Articolo 6.
Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche qualitative: le caratteristiche qualitative del prodotto devono essere, tranne che per il calibro, quelle corrispondenti alla categoria "I" stabilite dalle norme comunitarie di commercializzazione.
Calibrazione: la calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all’asse del frutto. Le ciliegie devono avere un calibro minimo di 20 mm.
Colorazione: la colorazione dei frutti commerciabili dovrà in linea generale essere:
- rosso fuoco/rosso scuro per le ciliegie appartenenti alle seguenti varietà: Francese, Sandra, Durone rosso, Milanese, Ferrovia, Mora di Cazzano, Romana;
- rosso scuro per le altre varietà.
Tolleranze: è consentita una tolleranza nella calibrazione e colorazione del 10% in numero o in peso di ciliegie non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate.

Articolo 7.
Confezionamento
Disposizioni generali relative alla presentazione
Per essere ammesse al consumo le ciliegie dovranno essere confezionate in apposito contenitore (di legno, plastica, cartone o altro materiale idoneo) con una capacità della minima unità commercializzabile pari al massimo di 10 kg di prodotto.
Omogeneità
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varietà e qualità. La grandezza dei frutti deve essere omogenea. Inoltre le ciliegie devono presentare colorazione e maturazione uniformi.
La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.
Condizionamento
I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali deve essere effettuato solo con stampa o etichettatura realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. All’esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni: CILIEGIA DI MAROSTICA – I.G.P. inoltre, nello stesso campo visivo, devono essere indicati gli estremi atti ad individuare:
- nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
- data di confezionamento.
Deve essere inoltre inserito il logo sotto riportato e raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032C con peduncolo, di colore verde pantone 361C, con foglia di colore grigio pantone 404C, sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta "Ciliegia di Marostica Ciliegia I.G.P.", carattere serie Elvetica, di colore rosso pantone 032C; la dimensione dei disegni f.to cm 9x7 e cm 3x4 del logo, la grandezza dei caratteri per le etichette grandi 28/29 punti, per le etichette piccole 11/12 punti, per le dimensioni il logo apposto sulle confezioni dovrà rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2.

 

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