La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo.
La viticoltura locale ha origini e tradizione molto remote. Ceramente la zona, per la vicinanza e la
sua posizione nell'immediato entroterra, doveva essere la “res agricola” più importante dell'antica e
famosa città greca Himera (distrutta dai Cartaginesi nel 409 a.C.), nella quale doveva esistere un “notevole movimento enologico”, stando ai numerosi reperti archeologici locali: dolium, oinokhoe,
skiphos, calici ed anfore varie, tutti inequivocabili attrezzi destinati non solo all'uso, ma anche al
trasporto del vino locale.
La tradizione viticola ed enologica della zona è stata tramandata nei secoli successivi in dipendenza
dei vari avvenimenti storici succedutisi.
In tempi più recenti, nel periodo della Ducea di Fontanarossa, la viticoltura risultava sicuramente
insediata nella zona, tanto che il vino, denominato commercialmente “vino di Fontanarossa”, era
rinomato e ricercato.
Sulla scia di tale fama e tradizione ed in considerazione dell'alta qualità ottenuta, grazie alle
particolari caratteristiche pedoclimatiche locali ed all'alta vocazione viticola dei terreni, attualmente
nella zona vengono prodotti i vini di pregio di cui si è detto, imbottigliati con nomi propri fin dal
1973 e come vini ad indicazione geografica “Fontanarossa di Cerda” dopo il riconoscimento di tale
indicazione ottenuto nel 1984.
Zone di produzione delle Igt della Sicilia (foto www.quattrocalici.it)
Base ampelografica
1. L’ indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
2. I vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni
sotto elencati: Inzolia, Catarratto, Trebbiano, Chardonnay, Nero d'Avola, Perricone, Nerello
Mascalese, Cabernet Sauvignon.
3. L’indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda”con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: Ansonica o Inzolia, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Nero d’Avola, è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti, nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le
uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un
massimo del 15%.
4. L’indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” con la specificazione di due dei seguenti
vitigni: Ansonica o Inzolia, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Nero d’Avola, è riservata ai vini
ottenuti, anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa, da uve
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti
condizioni:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15%
del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale,
di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni
non sia inferiore al corrispondente limite fissato dal disciplinare di
produzione;
- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto
all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
5. L’indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” con la specificazione di uno o due dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
I vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
“Fontanarossa di Cerda” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“Fontanarossa di Cerda” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Fontanarossa di Cerda” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda”, anche con la specificazione del
nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante” e “novello”, all'atto dell'immissione al
consumo, possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:
“Fontanarossa di Cerda” frizzante: 9,00% vol;
“Fontanarossa di Cerda” novello: 11,00% vol.
I vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
“Fontanarossa di Cerda” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: da secco a dolce, tipico, sapido.
“Fontanarossa di Cerda” rosso:
colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico, tipico.
“Fontanarossa di Cerda” rosato:
colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente;
sapore: da secco a dolce, tipico, caratteristico.
I vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.