Bianchello del Metauro DOC
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOP e IGP

Zona di produzione e storia

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni di: Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa, l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Urbino e di Fermignano.

Dall’unione dei due fiumi che scendono dall’Appennino marchigiano: “Meta” ed “Auro” prende il via nei pressi di Mercatello sul Metauro il fiume Metauro.
Lungo la valle di questo fiume sono presenti dei municipi romani: S. Angelo in Vado, Fossombrone e Fano e la parte verso questo fiume della piana di Urbino L’area fu oggetto d’insediamenti monastici benedettini con la creazione delle abbazie (anni 1050/1122), nella stessa area avvenne l’espansione delle aristocrazie rurali ed il diffondersi della nobiltà rurale. Tutte componenti che trovavano nell’attività agricola e nel mondo rurale il loro sostentamento e la loro ricchezza.
Nei secoli a seguire la presenza politica del Ducato di Urbino, le ricchezze derivanti dalle condotte militari e l’economia agricola creano la capillare diffusione della vigna accanto alle altre colture.
L’istituto mezzadrile, che prevede l’insediamento sul fondo, ben si adatta all’area di che trattasi per la possibilità del controllo, ove i campi sono intersecati da filari di viti sorrette da oppi, aceri, gelsi.
Sante Lancerio, bottigliere del Papa Paolo III nel 1536, di passaggio a Fano esprime “città bella, ma piccola, che fa buon vino”.
Il medico Andrea Bacci, archiatra pontificio, marchigiano, nel 1596 pubblica il “De naturali vinorum historia” in sette libri. Nel collegare l’ambiente al vitigno e nel descrivere il vino derivante dai vitigni distingue Greco e Trebbiano, nota la differenza se coltivati nel Piceno o in Urbino o in Toscana.
Nel V libro “De vinis Italiae” la parte descrittiva “In Picenis” Bacci giunge a Fano che giudica città “deliziosa con vini di alta qualità prodotti anche da viti importate quali Trebbiani e Malvasie”.
Riferisce, inoltre, di aver assaggiato nelle campagne di Urbino, Fano e Pesaro e nei castelli di Mondolfo e San Costanzo “qualificati Trebbiani”.
Da tale realtà storica ed agricola la richiesta della denominazione è stata una ovvia conseguenza sostenuta dai numerosi produttori presenti nel territorio.
La quasi esclusività del vitigno diffuso, le tecniche di produzione delle uve in un territorio omogeneo, con filari e poi vigneti specializzati, tecniche di trasformazione abbastanza semplici applicate in un tessuto sociale mezzadrile con appoderamento diffuso e poi di conduzione diretta con la soppressione -ope legis – del vecchio contratto, hanno consentito la totale partecipazione dei viticoltori allo sviluppo della denominazione.

Bianchello del Metauro Doc Bianchello del Metauro Doc (foto www.lafanodioggi.it)

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
La Denominazione di origine controllata "Bianchello del Metauro" è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente base ampelografica:
- Bianchello (Biancame) almeno per il 95%;
- Malvasia bianca lunga fino ad un massimo del 5%.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianchello Del Metauro»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Bianchello Del Metauro» superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Bianchello Del Metauro» spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Bianchello Del Metauro» passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno il 12,00% vol effettivo;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

Caratteristiche organolettiche

I vini a denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianchello Del Metauro»:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, gradevole.

«Bianchello Del Metauro» superiore:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, gradevole.

«Bianchello Del Metauro» spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: proprio, delicato, fine, ampio, composito;
sapore: da extra dry a brut, sapido, fresco, fine, armonico.

«Bianchello Del Metauro» passito:
colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: dolce, armonico, vellutato, caratteristico.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Variano a seconda della tipologia di vino.

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