Le servitu' di passo
Notizie legali-fiscali

Le servitu' di passo (Il Contadino novembre 1997)

La servitù di passo è un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario. Il passo può essere a piedi, con animali o con mezzi meccanici. Nasce in forza di un contratto (scritto) o per usucapione (con il decorso di un tempo di esercizio di almeno venti anni). Si estingue per accordo tra le parti o per rinuncia del titolare o per mancato uso protratto per trent'anni. Viene esercitato secondo le modalità e le condizioni previste nel contratto stesso e secondo l'uso praticato (se nasce per usucapione). IL suo contenuto non può essere modificato salvo diverso accordo, nel senso che il proprietario del fondo beneficiario (così detto fondo dominante) non può fare opere che rendano più gravosa e o più pesante la condizione del fondo gravato (così detto servente). Si pensi ad esempio all'esistenza di una servitù per uso agricolo a servizio e per la coltivazione del fondo che diventa e si trasforma in diversa servitù a seguito delle trasformazioni dello stesso fondo dominante che è divenuto abitativo od artigianale o residenziale. E' chiaro che la servitù originaria si è trasformata, anzi si è aggravata, in conseguenza di un uso diverso per le modificazioni del fondo; necessariamente comporta un transito più intenso, modalità diverse di esercizio e dunque un peso maggiore che non è lecito. Ora, se le pari non si accordano nel riconoscere la nuova servitù, spesso dietro corrispettivo di adeguato indennizzo, sarà il giudice ad intervenire; non potrà certamente escludere la nuova servitù se quello è un passo necessario per accedere al fondo, stabilendo sempre e comunque un adeguato indennizzo. Per altro, il proprietario del fondo gravato non può fare opere che rendano più incomodo l'esercizio della servitù o la diminuiscano. Si discute se la recinzione di un fondo o l'apposizione di un cancello possa costituire ostacolo o disturbo per l'esercizio della servitù. E' un principio che tali opere siano possibili purché si garantisca al titolare del diritto di passo di poterne usufruire stabilendo ad esempio, un varco aperto nella recinzione o, in caso di apposizione di cancello, dando le chiavi all'esercente la servitù. La servitù nasce con un ben determinato contenuto che deve essere rispettato; il passo a piedi non può trasformarsi in passo con mezzi meccanici; il passo con animali non può trasformarsi in passo con mezzi meccanici; il passo con carri agricoli o mezzi di locomozione può invece trasformarsi in passo con mezzi meccanici agricoli, costituendo questi ultimi un'evoluzione degli originali mezzi di trasporto. Il percorso di servitù può essere spostato se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni, miglioramenti; in questo caso il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro un luogo egualmente comodo per l'esercizio e questi non può rifiutarlo. Le spese del cambiamento sono a carico di chi lo ha richiesto.

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