Regimi IVA in agricoltura
Notizie legali-fiscali

Regime IVA normale o ordinario

Nel regime ordinario (per le imprese agricole con volume d'affari superiore a 20.658,28 Euro) il calcolo dell'IVA da versare, come per le imprese commerciali, è fatto detraendo l'IVA sugli acquisti all'IVA sulle vendite.
Sono previsti tutti gli adempimenti contabili IVA. Tutte le imprese possono optare per questo regime, indipendentemente dal loro volume d'affari (l'opzione dura almeno un triennio).

Percentuali IVA di compensazione

 

Prodotti agricoli

Aliquota IVA

Percentuale di compensazione

Bovini vivi

10%

7%

Suini vivi

10%

7,5%

Equini vivi

10%

7,5%

Polli, conigli, animali da cortile

10%

7,5%

Uova

10%

9%

Barbabietole da zucchero o da foraggio

10%

4%

Burro e formaggio

4%

4%

Cereali (frumento, mais, ecc.)

4%

4%

Foraggi, erba e simili

10%

4%

Frutta e Ortaggi

4%

4%

Latte fresco

10%

9%

Legame

20%

2%

Olio

4%

4%

Fiori recisi, Piante e talee

10%

4%

Uva da vino

10%

4%

Vini, compresi gli spumanti

20%

12,5%

 

Regime IVA speciale

  • IVA sulle vendite calcolata applicando le aliquote ordinarie previste in funzione del tipo di prodotto.
  • IVA sugli acquisti determinata applicando le percentuali di compensazione (quindi non si detrae l'IVA effettivamente pagata con gli acquisti).
  • IVA dovuta calcolata per differenza tra IVA sulle vendite e VA derivante dalle percentuali di compensazione.
  • Devono essere osservati tutti gli adempimenti contabili IVA.

Regime IVA di esonero

Dal 1° gennaio 2007 il regime di esonero dagli adempimenti Iva potrà essere applicato dai produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da prodotti agricoli ed ittici.

  • Nessun versamento d’imposta.
  • Nessun obbligo documentale e contabile.
  • Solo numerazione e conservazione delle fatture di acquisto.
  • Emissione di autofattura da parte dell’acquirente con le percentuali di compensazione agricole.
  • Cambio regime dall’anno successivo a quello del superamento del limite di 2.582,28 Euro.
  • Se durante l’anno le cessioni di beni non agricoli (es. cessione arre fabbricabili, macchine agricole) superano 1/3 del volume d’affari, immediatamente si entra a far parte del regime semplificato con gli obblighi connessi.
  • Esclusione dal pagamento dell’IRAP.

Viene abolito il regime di contabilità semplificata, riservato ai produttori agricoli con un volume d’affari non superiore a 20.658,28 euro. D’altra parte, il decreto ministeriale che doveva stabilirne le effettive modalità attuative non è mai stato emanato.

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