Dopo le ripetute proroghe, scade al 31 dicembre 1997 il termine per la richiesta di accatastamento dei fabbricati non più rurali e che non presentano i requisiti di ruralità richiesti.
Ricordiamo che agli effetti fiscali per essere considerati rurali (e quindi non produttivi di reddito autonomo rispetto a quello dei terreni) i fabbricati devono avere le seguenti caratteristiche:
Nel caso di più unità immobiliari esistenti sul terreno i requisiti devono essere soddisfatti per ciascuna di esse. Le costruzioni non utilizzate che hanno gli altri requisiti previsti non si considerano produttive di reddito, se la mancata utilizzazione è autocertificata con attestazione che precisi l'assenza di allacciamento all'energia elettrica, all'acqua, al gas.
Nel caso di utilizzo di più proprietari del fabbricato rurale, i requisiti devono sussistere almeno in capo ad uno dei soggetti. Nel caso di utilizzo da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, la ruralità è subordinata all'ulteriore condizione che i fabbricati non superino:
IL SOLE 24 ORE 28 gennaio 2000 (Angelo Busani)
AGRISOLE 4 - 10 febbraio 2000 (Franco Guazzone)
Si aggiunge un altro tassello nel complicato puzzle dell'istituzione del Catasto dei fabbricati e dell'accatastamento dei fabbricati rurali. È infatti stato pubblicato sulla "Gazzetta" del 27 gennaio 2000 il Dpr 536 del 30 dicembre 1999.
Il nuovo decreto modifica il precedente Dpr 139 del 23 marzo 1998, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali. Queste modifiche si articolano come segue:
1. Secondo la previgente versione dell'articolo 1, comma 1, del Dpr 139/98, per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute rurali si applicavano le disposizioni per la conservazione del Catasto dei terreni, mentre ai sensi del successivo comma 2 si disponeva che per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità ovvero delle costruzioni già censite al Catasto terreni per le quali non sussistessero i suddetti requisiti, si dovevano applicare le disposizioni per la conservazione del Catasto edilizio urbano. ora, invece, la nuova norma prescrive che ci si deve indirizzare al Catasto dei fabbricati, secondo le modalità tecniche prescritte per la formazione del Nuovo Catasto edilizio urbano dal Rdl 13 aprile 1939 n. 652, nei seguenti casi:
2. Secondo la previgente versione del comma 6 dell'articolo 1 del Dpr 139/98, le disposizioni dei commi da 1 a 5 si sarebbero dovute applicare fino all'entrata in vigore di due nuove discipline: quella per la costituzione del Catasto dei fabbricati (di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133); e quella per la qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari (di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).a tale previsione viene ora sostituita quella secondo cui fino al 31 dicembre 2000, per le costruzioni dotate dei requisiti di ruralità e non denunciate al Catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998 (anche se preesistenti a tale data), viene consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo la normativa recata dal regolamento per la conservazione del nuovo Catasto terreni. Cioè, in particolare:
Modificando l'art. 1 comma 1 del Dpr 139/98, vengono di fatto omogeneizzate le procedure per l'accatastamento dei fabbricati rurali di nuova costruzione o variati e di quelli che hanno perduto i requisiti di ruralità che a regime dovranno essere censiti con le procedure del Catasto dei fabbricati, dotati quindi di rendita catastale, proposta dal programma Docfa, redatto da un tecnico abilitato ad operare negli atti catastali (ingegneri, geometri, architetti, dottori agronomi, periti agrari, periti edili).
Queste disposizioni non sono destinate alle sole costruzioni strumentali abitative rurali, ma anche a quelle strumentali non abitative (es. stalle, rimesse, laboratori, depositi, granai, ecc.).
I fabbricati rurali già censiti al Catasto terreni, che non hanno subito variazioni, per il momento non hanno alcun obbligo di denuncia, anche perché dovranno prossimamente essere iscritti d'ufficio, a cura dell'amministrazione, al costituendo Catasto dei fabbricati, con la qualifica di rurali, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 133/94.
Viene sancito l'orientamento dell'amministrazione del catasto, di voler attribuire la rendita "urbana" a tutti i fabbricati si che abbiano requisiti rurali, sia che li abbiano perduti, lasciando poi agli Uffici delle imposte il compito di stabilire quali edifici potranno avvalersi delle disposizioni dell'art. 39 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi degli edifici rurali. Si ripristina di fatto, l'obbligo di denuncia al catasto urbano, di tutti gli edifici rurali, a suo tempo previsto dall'art. 1, comma 5, del disegno di legge del 27 aprile 1990, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ma successivamente abrogato con l'art. 70 comma 4, della legge 413/91. È un provvedimento restrittivo e assai gravoso per il settore agricolo, anche per gli oneri amministrativi e professionali che la nuova norma comporta, per tacere dell'aspetto fiscale relativo all'ICI, che produrrà certo contenzioso tra Comuni e contribuenti.
A consolazione dei contribuenti proprietari di fondi rustici, resta solo il disposto del nuovo comma 6 del medesimo art. 1 del Dpr 139/98, che precede la possibilità di utilizzare le procedure di conservazione del Catasto terreni, per tutti gi edifici rurali non accatastati, ma preesistenti alla data dell'11 marzo 1998, fino al 31 dicembre 2000.