Evoluzione della normativa sulle Espropriazioni
Appunti di Estimo

Evoluzione della normativa sulle espropriazioni prima del Testo Unico del 2001


Legge 25 giugno 1865, n. 2359 ("legge fondamentale"):

- art. 39: espropriazione totale (giusto prezzo);

- art. 40: espropriazione parziale (valore complementare);

- art. 41: vantaggio speciale e immediato.

Legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ("legge di Napoli"):

- art. 13: media fra il valore venale e il coacervo dei fitti dell’ultimo decennio.

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("legge per la casa") e suc. modif. (legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("legge Bucalossi"):

- art. 16: valore agricolo medio.

Sentenza n. 5 del 30 gennaio 1980 della Corte Costituzionale:

- illegittimità delle norme per la determinazione delle indennità previste dalla legge per la casa e successive modificazioni.

Legge 29 luglio 1980, n. 385 ("legge tampone"):

- riconferma in via provvisoria dei criteri dichiarati illegittimi.

Sentenza n. 223 del 19 luglio 1983 della Corte Costituzionale:

- ribadisce l’illegittimità sia delle norme per la determinazione dell’indennità in base al valore agricolo medio, sia del conguaglio previsto dalla legge tampone.

Circolare operativa del Ministero dell’Interno n. 4124 del 24 marzo 1984 (confermata da numerose sentenze della Corte di Cassazione):

- la non costituzionalità della legge per la casa deve essere intesa solo per le aree edificabili

Legge 8 agosto 1992, n. 359

-art. 5 bis: indennità determinata mediando il valore venale del terreno con il coacervo decennale del reddito dominicale, rivalutato mediante l’applicazione dei coefficienti di aggiornamento utilizzati ai fini delle imposte dirette. Dalla somma ottenuta, va detratto il 40%, detrazione che viene annullata se il proprietario non si oppone all’esproprio.

DPR n. 327 del 2001 Testo unico

Art. 5/bis della legge 08.08 1992, n. 359 di conversione del Dl. 11.07 1992, n. 333

(sintesi di "L’indennità di espropriazione e la sua evoluzione" di Faust Romano ESTIMO E TERRITORIO – EDAGRICOLE gennaio 2001)

L’articolo 5/bis, nella sua versione originaria, è stato modificato, nel comma 6, dall’art. 1 comma 65 della legge n. 549/1995 ritenuto, in seguito, illegittimo dalla sentenza n. 369 del 2/11/1996 della Corte Costituzionale che ha fatto rivivere il comma 6 originario. Successivamente, per sopperire all’incostituzionalità della norma, lo stesso art. 5/bis venne ampliato col comma 7/bis,introdotto dall’art. 3 comma 65 della legge finanziaria per l’anno 1997, che ha avuto di recente il battesimo della costituzionalità con la sentenza n. 148 del 30/4/1999 della Suprema Corte.
Art. 5/bis (revisionato e ampliato)
"Omissis …
Comma 1 Fino all’emanazione di un’organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte e per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Pubblici e di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinati alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l’indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell’art. 13, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell’ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato (A)di cui agli artt. 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917. L’importo così determinato è ridotto del 40%.
Comma 2 in ogni fase del procedimento espropriativo, il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.
Comma 3 Per la valutazione della edificabilità delle aree si devono considerare le possibilità legali ed effettive (B)di edificazione esistenti al momento dell’opposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Comma 4 Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.
Comma 5 Con regolamento da emanare, con decreto del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti (C) per la individuazione della edificabilità di fatto, di cui al comma 3.
Comma 6 Le disposizioni di cui al presente articolo (D) in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l’indennità predetta sia stata accertata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Comma 7 Nella determinazione dell’indennità di espropriazione per i provvedimenti in corso (E)si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
Comma 7bis In caso di occupazione illegittima (F) di suoli per causa di pubblica utilità, intervenuta anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell’indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40%. In tal caso l’importo del risarcimento è altresì aumentato del 10%. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato …"

Note esplicative
A – È da rilevare che con sentenze della Corte Costituzionale n. 283/1993 e n. 443/1993 è stato ritenuto legittimo in via generale il nuovo criterio di calcolo dell’indennità di espropriazione ma illegittimo nella fase transitoria. In particolare ai soggetti con procedure contenziose in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 359/1992 (8 agosto 1992) non si applica l’abbattimento del 40%. Il reddito dominicale è quello relativo ai nuovi redditi imponibili entrati in vigore dall’1/1/1988 determinati in base alle nuove tariffe d’estimo disposte con DM 13/12/1979 e 11/11/1980, rivalutati del 25% come disposto dall’art. 3 comma 51 della legge finanziaria per l’anno 1997.
Indennità espropriativa = (Valore venale dell’area + 10 R.D. x 1,25)/2
B – Per potere l’area esser classificata edificabile si devono verificare le due condizioni legali ed effettive senza far coesistere l’esistenza di un tertium genus per le aree con suscettività edificabile come sancito dalla Corte di Cassazione Sez. 1 con sentenza 20/3/1998 n. 2929 vista la decisione della Corte Costituzionale n. 261 del 23 luglio 1997. Infatti tale sentenza giurisprudenziale così sintetizza la materia trattata: "In tema di determinazione dell’indennità di esproprio, i suoli edificabili, benché suscettibili di utilizzazione diversa da quella strettamente agricola (destinazione a verde pubblico, impiantistica sportiva, parcheggi, ecc.), devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli utilizzati per i terreni agricoli, non potendosi più legittimamente predicare, all’esito dell’intervento della Suprema Corte Costituzionale n. 261 del 1997, la esistenza, nell’ordinamento, di un tertium genus oltre a quello delle aree edificabili e delle aree agricole, alle quali ultime devono, peraltro, ritenersi parificati, sul piano della determinazione indennitaria, tutti i suoli che, presentando caratteristiche o attitudini diverse da quelle agricole, non risultino stricto sensu edificatori". Pertanto, perché un terreno oggetto di esproprio possa essere ritenuto edificabile, si devono verificare, al momento dell’opposizione del vincolo, preordinato all’espropriazione, le due seguenti condizioni che devono emergere contemporaneamente all’esame dell’operatore:

- quella legale, da cui si stabilisce, attraverso il piano regolatore, l’edificabilità del terreno, oggetto di esproprio, che dovrà essere certa a tutti gli effetti e con previsto indice di edificabilità;

- quella effettiva, da cui si rileva, attraverso la situazione dello stato dei luoghi del terreno interessato e di quelli circostanti, l’esistenza delle principali opere di urbanizzazione oppure la presenza di quelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che rendono certa la edificazione, nel prossimo futuro, secondo le direttrici di espansione edilizia dei centri edificati legalmente costruiti verso quei luoghi ove è prevista l’espropriazione.

Per quanto innanzi illustrato, due sono, dunque, le possibili categorie di aree previste dalla norma e legittimate dalla più recente giurisprudenza: quella agricola e quella effettivamente edificabile. Per la prima, l’indennità espropriativa va calcolata seguendo le norma della legge n. 865/1971 e succ. modif. ed integrazioni; per la seconda, seguendo la procedura dettata dal DL n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992 (art. 5/bis).
C – Non risulta ancora emanato alcun decreto del Ministero dei LL.PP., per definire i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto (possibilità effettiva di edificazione) di cui al comma 3 dell’art. 5/bis. In ogni caso i criteri e i requisiti per la individuazione di tale edificabilità di fatto sono stati ampiamente illustrati nei principi fondamentali con varie sentenze della Corte di Cassazione tra le quali citiamo la n. 2891/1989, la n. 9117/1990, la n. 4809/1990 e la n. 11133/1991.
D – Il comma 6 dell’art. 5/bis innanzi riportato, è quello del testo originario fatto rivivere dalla sentenza n. 369/1996 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il comma 6 nel modo come era stato modificato dall’art. 1 comma 65 della legge n. 549/1995.
E – Con sentenze della corte Costituzionale n. 283/1993 e n. 443/1993 è stato sancito, fra l’altro, che ai soggetti con procedure contenziose in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 359/1992 che introduce l’art. 5/bis non si applica l’abbattimento del 40% all’indennità di espropriazione calcolata ai sensi dello stesso art. 5/bis.
F – Il comma 7/bis è stato introdotto dall’art. 3 comma 65 della legge finanziaria per l’anno 1997 (omissis).


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