I diritti reali o
sulle cose (dal latino res, che vuol dire cosa) sono quelli che attribuiscono al
titolare un potere diretto e immediato sulla cosa.
Sono di tre specie:
diritti reali sulla cosa propria (diritto di proprietà)
diritti reali sulla cosa altrui:
servitù personali (usufrutto, uso, abitazione): pesi imposti su cosa altrui a vantaggio di una persona diversa dal proprietario
servitù prediali (servitù di passaggio, acquedotto, ecc.): pesi imposti sopra un fondo per l'utilità di altro fondo
superficie (diritto di appoggio sul fondo altrui) ed enfiteusi (diritto di godimento sul fondo del concedente.
diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca)
Diritto di godere della
cosa di cui altri ha la proprietà e di trarne le utilità che essa può dare, con
l'obbligo di rispettarne la destinazione economica (art. 981 C.C.). il titolare del
diritto si dice usufruttuario, mentre la controparte è detta nudo proprietario,
perché il suo diritto di proprietà è stato spogliato della facoltà di godimento, che
spetta all'usufruttuario.
Si può costituire:
- per legge (come a favore del genitore
esercente la patria potestà sui beni del figlio minore)
- per volontà (espressa in un contratto o
in un testamento)
- per usucapione
Durata (sempre temporaneo):
- se persona fisica, per tutta la vita
dell'usufruttuario
- se persona giuridica, massimo 30 anni
L'usufrutto può cessare:
- per morte dell'usufruttuario
- per prescrizione (non esercizio del
diritto per 20 anni)
- per riunione dell'usufrutto e della nuda
proprietà (confusione)
- per totale deperimento della cosa
- per scadenza o per spirare del tempo per
cui è stabilito (es. nell'usufrutto legale fino alla maggiore età del figlio)
Diritti dell'usufruttuario:
- di godere della cosa e di trarne
l'utilità che può dare
- indennità per i miglioramenti eseguiti
(minor somma tra speso e migliorato)
- dare in locazione (salvo non sia vietato
dall'atto costitutivo)
- cedere a titolo gratuito od oneroso
(salvo non sia vietato dall'atto costitutivo)
Obblighi dell'usufruttuario:
- mantenere la destinazione economica della
cosa
- spese e oneri relativi alla manutenzione
ordinaria
- corrispondere al nudo proprietario
l'interesse legale sulle somme spese per riparazioni straordinarie
- pagamento di imposte sul reddito e ICI
- restituzione delle cose nello stato in
cui si trovano con i deterioramenti causati dall'uso normale
Stima del diritto di
usufrutto su beni immobili (Vdu)
La durata residua
dell'usufrutto a vita è valutabile con l'uso delle tavole di sopravvivenza compilate
dall'ISTAT (vita probabile).
Il reddito
dell'usufruttuario:
- si avvicina concettualmente al Bf,
ma è al lordo delle spese di manutenzione straordinaria
- non comprende l'eventuale compenso
derivante da personali prestazioni di capitale o di lavoro, ma solo il reddito derivante
dall'utilità del capitale fondiario ed eventualmente di scorta (se l'usufrutto
comprende
anche le scorte)
- non deve far riferimento
all'ordinarietà, ma solo allo stato attuale del fondo (vincolo del rispetto della
destinazione economica)
Vdu = Ru x (qn-1)/(r x qn) |
Ru = reddito dell'usufruttuario n = residua durata in anni dell'usufrutto r = saggio di sconto |
Il saggio di sconto da
adottare può non coincidere con quello degli investimenti fondiari, in quanto non si
tratta propriamente di un'operazione di compravendita del fondo, bensì della cessione del
diritto di godere della cosa per un tempo determinato. Perciò il criterio di valutazione
non è quello del valore di mercato, ma quello della capitalizzazione. La grandezza r
corrisponde pertanto al tasso di sconto pertinente a un flusso reale di redditi
attribuibili all'immobile.
Stima della nuda proprietà
dei beni gravati da usufrutto (Vnp)
La nuda proprietà è il
diritto di disporre della cosa e di goderne i frutti a partire dal momento in cui si
estingue lusufrutto.
Vnp =V x 1/qn |
V = valore dellimmobile allanno n n = residua durata in anni dell'usufrutto q = ( 1 +r ) dove r è il saggio di sconto |
Al valore ottenuto dovranno
essere tolte le spese che il nudo proprietario dovrà sostenere durante lusufrutto,
scontate al momento della stima.
L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con
l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo (in natura o in denaro). Si può
costituire:
- per contratto;
- per usucapione.
L'enfiteusi prese origine e diffusione in funzione della necessità di
mettere a coltura immense estensioni di terreni boschivi, paludosi od incolti. "Fra
il 1077 ed il 1091, il Marchese Bonifacio di Canossa divise il suo territorio in 233
poderi e li assegnò a singole famiglie di coloni con l'obbligo contrattuale di favorire
il disboscamento, il dissodamento delle terre incolte: ebbe così origine
l'enfiteusi". Si distingue un dominio diretto spettante al proprietario ed un dominio
utile spettante a chi conduce il bene. È chiaro comunque che i due diritti (dominio
diretto e dominio utile) su una stessa azienda non possono coesistere con la necessità di
una moderna gestione imprenditoriale. La Legge 22 luglio 1966 n. 607 e poi la Legge 18
settembre 1970 n. 1138 hanno disciplinato in modo più moderno la normativa rendendo più
facile il ricongiungimento dei due diritti attraverso l'affrancazione. Attraverso
l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in
denaro detta prezzo di affrancazione. L'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia
per atto tra vivi, sia per atto testamentario.
Obblighi e diritti dell'enfiteuta
L'enfiteuta è obbligato a:
- migliorare il fondo;
- pagare un canone annuo, pari a 12 volte il reddito dominicale dell'epoca censuaria
1937/39;
- pagare le imposte sul fondo;
- non cedere il fondo in subenfiteusi.
L'enfiteuta ha il diritto di:
- godere pienamente del fondo e di raccoglierne i frutti;
- di affrancare il fondo, pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone
enfiteutico;
- dare in garanzia ipotecaria il suo diritto;
- ricevere un'indennità, in base al migliorato, in caso di interruzione dell'enfiteusi.
Diritti del concedente
- diritto di devoluzione, col quale cessa l'enfiteusi, in seguito al mancato pagamento del
canone o per inadempimento dei miglioramenti;
- diritto di prelazione, qualora l'enfiteuta intenda cedere a terzi il suo diritto;
- il diritto di ricognizione ogni 19 anni;
- il diritto di ipotecare il suo "diritto" analogamente all'enfiteuta.
PROBLEMI ESTIMATIVI
Stima del diritto del concedente (valore del dominio diretto Vdd
)
Prezzo di affrancazione P.A. = Canone enfiteutico x 15 = 180 R.D.
Vdd = P.A.
Stima del diritto dell'enfiteuta (valore del
dominio utile Vdu )
Vdu = Vf - (P.A. + Sp)
dove:
Vf = valore del fondo
considerato libero
P.A. = prezzo di
affrancazione
Sp = spese di affrancazione
(spese procedurali che, per legge, sono a carico dell'enfiteuta