Piave DOC
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOP e IGP

Zona di produzione e storia

Le uve destinate alla produzione della Denominazione di Origine Controllata «Piave» devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare.
In particolare la zona di produzione comprende:
Provincia di Treviso:
l’intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.
parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.
Provincia di Venezia:
l’intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave; parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.

Il nome della denominazione deriva da quello del fiume Piave che attraversa il territorio e che, sacro alla Patria, ha segnato le tappe della storia. L’intera area riconducibile all’attuale zona DOC Piave era interessata alla coltura della vite già in epoca preromana, anche se le informazioni e le antiche testimonianze sono scarse a causa delle numerose esondazioni dei corsi d’acqua e le frequenti invasioni di eserciti e di barbari.
La dominazione asburgica segna una tappa importante per il rifiorire della viticoltura nella zona grazie allo sviluppo di una moderna attività di studio e sperimentazione. Ai primi del ‘900 la provincia di Treviso per consistenza del vigneto e produzione di vini, era al secondo posto tra le province venete. Il rinnovo degli impianti nel periodo tra le due guerre, ha permesso lo sviluppo della viticoltura moderna: nel 1942 è diffusa su circa 161.000 ettari in provincia di Treviso e 71.000 ettari per quella di Venezia.
Negli anni ‘50 i produttori della zona, prendono coscienza della qualità del prodotto e delle sue potenzialità e si riuniscono in un consorzio finalizzato alla tutela e alla gestione dei vini di qualità della zona tanto che nel 1971 viene riconosciuta la denominazione di origine per i vini “Piave” DOC.
Le conoscenze dei produttori, uniti agli studi di zonazione avviati nel 2007, permettono di abbinare, a ciascun ambiente pedoclimatico e geologico dell'’area DOC Piave, i vitigni più adatti per ottenere i vini della denominazione.

Piave Doc Piave Doc

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
La Denominazione di Origine Controllata «Piave» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
- Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère);
- Carmenère;
- Merlot:
- Manzoni bianco;
- Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese);
- Tai (da Tocai friulano);
- Verduzzo (da Verduzzo trevigiano e/o Verduzzo friulano);
- Chardonnay;
è riservata ai vini ottenuti nell'ambito aziendale da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione nelle rispettive province di Treviso e Venezia.
La Denominazione di Origine Controllata “Piave”, con le specificazione “rosso” è riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Merlot per almeno il 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

I vini a denominazione di origine controllata «Piave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot e Merlot riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol e 12,50% vol nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l e 25,0 g/l nella versione riserva.

Cabernet e Cabernet riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol e 12,50% vol nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l e 25,0 g/l nella versione riserva.

Rosso e Rosso riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol e 12,50% vol nella versione riserva:
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l e 25,0 g/l nella versione riserva.

Tai:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Verduzzo:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Verduzzo passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Raboso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Raboso passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Chardonnay:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Carmenère:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Manzoni bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Caratteristiche organolettiche

I vini a denominazione di origine controllata «Piave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot e Merlot riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico.

Cabernet e Cabernet riserva:
colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico.

Rosso e Rosso riserva:
colore: rosso rubino anche intenso se giovane, tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso e gradevole;
sapore: asciutto, armonico, con eventuale percezione gradevole di legno.

Tai:
colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico.

Verduzzo:
colore: dal giallo dorato al giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole.

Verduzzo passito:
colore: giallo dorato più o meno intenso, talvolta ambrato;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: dolce, caldo, armonico con eventuale percezione gradevole di legno.

Raboso:
colore: rosso rubino carico, tendente al granato, con il prolungato invecchiamento;
odore: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;
sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo.

Raboso passito:
colore: rosso rubino carico, tendente al granato;
odore: vinoso, caratteristico, tipico;
sapore: austero, sapido, giustamente tannico, acidulo.

Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, fine, talvolta morbido.

Carmenère:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: erbaceo, caratteristico;
sapore: secco, di corpo, erbaceo, armonico.

Manzoni bianco:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, floreale, intenso;
sapore: secco, armonico, sapido.

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Variano a seconda della tipologia di vino.

Zootecnia Cani e gatti Coltivazioni erbacee Fruttiferi Coltivazioni forestali Insetti Prodotti tipici Funghi Parchi ed aree protette
Copyright © www.agraria.org - Codice ISSN 1970-2620 - Webmaster: Marco Salvaterra - info@agraria.org - Privacy