Greco di Tufo DOCG - Disciplinare di produzione
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOCG

Disciplinare di produzione - Greco di Tufo DOCG

Decreto 18 luglio 2003 - Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" e "Greco di Tufo Spumante"

Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Greco di Tufo";
"Greco di Tufo" spumante.

Articolo 2.
La denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" è riservata ai vini bianchi ottenuti esclusivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Greco: minimo 85%;
Coda di Volpe bianca: massimo 15%.

Articolo 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente, soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" non deve essere superiore alle 10 tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo", devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.
Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.
Il vino "Greco di Tufo" può essere elaborato nella tipologia "spumante" con il metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) purché affinato per almeno 36 mesi in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Articolo 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Greco di Tufo":
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;
sapore: fresco, secco, armonico;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 gl.
"Greco di Tufo Spumante":
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli o dorati;
odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;
sapore: sapido, fine e armonico, del tipo "extrabrut" o del tipo "brut";
titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore.

Articolo 7.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.
E' consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località, vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.
E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.
I recipienti di cui al comma precedente, ad eccezione della tipologia spumante, devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacità, per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.

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