Bivongi DOC
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOP e IGP

Zona di produzione e storia

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bivongi” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.

Nella zona di Bivongi, la coltivazione della vite e la produzione del vino hanno origine remote. Molto apprezzate sono risultate soprattutto nel XX secolo le produzioni di vini robusti, con gradazione alcolica sostenuta. Accanto a questi vi era una produzione di passiti che rendeva i prodotti vinosi di Bivongi unici ed apprezzati nel comprensorio e nella provincia di Reggio Calabria. Accanto al vino uguale fama avevano le persone specializzate nell'arte della coltivazione della vite: potatori, innestatori nonché i "maestri" della preparazione del vino. Va infatti ricordata la conversione a vigneto, attuata sui terreni della bassa collina, a partire dagli anni '60-70 ed ubicati soprattutto in agro di Bivongi, Stilo e Monasterace. Prodotto di nicchia il Bivongi viene apprezzato da estimatori e giovani anche per il gusto rotondo creato da una equilibrata presenza di glicerina e da una alcolicità contenuta a testimonianza del fatto che il vino non è un alimento tal quale bensì un prodotto che si accompagna ai cibi, come si legge nella etichetta del Bivongi.

Bivongi Doc (foto www.bivongi.com)

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Bivongi” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
“Bivongi” rosso e rosato:
Gaglioppo (e suoi sinonimi), Greco nero, da soli o congiuntamente dal 30% al 50%;
Nocera, Calabrese, Castiglione da soli o congiuntamente dal 30% al 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 10% le uve a bacca nera e fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nel disciplinare.
“Bivongi” bianco:
Greco bianco, Guardavalle e Montonico bianco da soli o congiuntamente dal 30 al 50%;
Malvasia bianca e Ansonica, da soli o congiuntamente dal 30 al 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
Il vino a DOC “Bivongi” rosso può essere prodotto anche nelle tipologie novello e riserva.

I vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Bivongi” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Bivongi” riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Bivongi” novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
zuccheri riduttori massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Bivongi” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Bivongi” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

Caratteristiche organolettiche

I vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Bivongi” rosso:
colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole, talvolta fruttato.

“Bivongi” riserva:
colore: rosso più o meno intenso, tendente al granata con l’invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole, talvolta fruttato.

“Bivongi” novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, vinoso, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, fruttato, fresco, armonico.

“Bivongi” rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, fruttato.

“Bivongi” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: secco, armonico, fruttato.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Bivongi rosso: si accompagna a formaggi e salumi tipici calabresi. Temperatura di servizio 16° - 18°C.
Bivongi rosato: si accompagna a salumi, primi, secondi di carne, formaggi freschi. Temperatura di servizio 12° - 14°C.
Bivongi bianco: si abbina ad antipasti, piatti a base di pesce, uova. Temperatura di servizio 10° - 12°C.

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