Conversione all'Agricoltura Biologica - di Niccolo' Bartoli

Conversione di azienda ai Principi dell’Agricoltura biologica - Premessa

La scelta di convertire un'azienda o parte della produzione aziendale ai principi dell'agricoltura biologica implica la necessità di affrontare un determinato percorso burocratico. Gli adempimenti legati a tale percorso possono essere suddivisi come segue:

- Procedure di ammissione al sistema di controllo

- Procedure di certificazione

- Mantenimento della qualifica di operatore controllato

- Organismi e autorità di controllo.

- Le procedure di seguito trattate hanno validità nell'ambito territoriale toscano.

Procedura di ammissione al sistema di controllo

1. Il produttore (operatore) invia la NOTIFICA di attività di produzione con metodo biologico, assoggettandosi all'organismo di controllo prescelto e impegnandosi formalmente al rispetto delle norme stabilite dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni. Oltre alla notifica l'operatore è tenuto a redigere una dichiarazione (tab. 15) contenente:

- una descrizione completa dell'unità produttiva, degli stabilimenti e dell'attività;

- una descrizione delle misure concrete che devono essere introdotte per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di agricoltura biologica.

2. L'ARSIA, entro 30 giorni dalla data di arrivo della 1°, effettua un'istruttoria formale provvedendo a:

- valutare la completezza dei dati e la regolarità della documentazione;

- richiedere all'operatore le eventuali integrazioni;

- registrare l'operatore biologico in un pre elenco.

3. L'organismo di controllo, dopo aver valutato la documentazione presentata dall'operatore, esegue una prima visita ispettiva allo scopo di stabilire la conformità o meno degli aspetti strutturali e gestionali dell'azienda rispetto a quanto previsto dal Reg. CEE 2092/91 e successive integrazioni e modifiche.

4. L'organismo di controllo, più precisamente la Commissione di Certificazione, acquisite le informazioni contenute nella documentazione aziendale e nella relazione di ispezione, valuta (entro 60 gg) l'ammissibilità dell'azienda al sistema di controllo. Se l'esito è positivo l'organismo di controllo è tenuto a far pervenire all'ARSIA, entro 120 giorni dalla data dell'invio della prima notifica, nonché all'operatore stesso, l'ATTESTATO DI CONFORMITÀ. In caso di pronunciamento negativo sono comunicate le motivazioni e le misure correttive da attuare per il superamento della non conformità, nonché i tempi entro i quali dovranno essere eseguite. L'Attestato potrà essere usato dall'azienda esclusivamente nel rispetto di quanto segue:
- l'operatore potrà informare i propri clienti dell'avvenuto ingresso nel sistema di controllo nei modi ritenuti opportuni e rendere pubblico l'Attestato di Conformità;
- l'operatore non potrà in alcun modo far credere che l'Attestato di Conformità abbia validità ai fini della certificazione di prodotto.

5. A seguito della trasmissione da parte dell'organismo di controllo dell'Attestato di con­formità, l'ARSIA provvede all'iscrizione dell'operatore nell'Elenco regionale degli ope­ratori biologici comunicando, entro 30 giorni, tale registrazione all'operatore stesso.

6. L'operatore deve presentare, entro 30 gg dalla data di comunicazione dell'ammissio­ne al sistema di controllo, il programma annuale di produzione dell'azienda con­dotta secondo il metodo di agricoltura biologica, riferito all'anno in corso. Nel caso di attività di condizionamento/trasformazione occorre presentare, entro i medesimi termini di scadenza, il programma annuale di lavorazione.

All'atto dell'ingresso al sistema di controllo, le aziende sono in fase di conversione all'agricoltura biologica.

La conversione è il periodo che intercorre tra la data di prima notifica di attività biologica e, in caso di colture erbacee, la data di semina del prodotto che sarà certificato "da agricoltura biologica", mentre per le colture perenni diverse dai prati, il riferimento è la data del primo raccolto; tale periodo è normalmente fissato in due anni per le colture erbacee ed in tre anni per le colture perenni diverse dal prato (vedere tabella).

Tempi di attesa per la qualifica di prodotto biologico
o in conversione all'agricoltura biologica


Qualifica di CONVERSIONE Qualifica di BIOLOGICO
Superfici a seminativo Dopo 12 mesi Dopo 24 mesi
Superfici arboree Dopo 12 mesi Dopo 36 mesi

 

L'organismo di controllo può decidere, previa richiesta di consenso all'ARSIA, che in certi casi i periodi in questione siano prolungati o abbreviati tenuto conto dell'utilizzazione precedente degli appezzamenti.
Le situazioni in cui è possibile richiedere una riduzione del periodo di conversione sono:

- aree di montagna a pascolo nelle quali non siano stati usati prodotti non autorizzati in regime di agricoltura biologica;

- appezzamenti destinati al set-aside e non più coltivati fino al momento dell'applicazione del metodo biologico;

- appezzamenti incolti per almeno i 3 anni precedenti all'applicazione del metodo biologico e nei quali non siano stati usati prodotti non autorizzati in regime di agricoltura biologica;

- appezzamenti coltivati a foraggere per almeno i 3 anni precedenti all'applicazione del metodo biologico e nei quali non sono stati usati prodotti non autorizzati in regime di agricoltura biologica;

- terreni incolti.

Per gli appezzamenti su cui sono state applicate le tecniche previste dalla Misura A.1 del Programma Regionale di attuazione del Reg. CEE 2078/92 e dell'Azione 6.2 del PSR 2000/ 2006 della Regione Toscana e sui quali non sono stati usati prodotti non ammessi in regime di agricoltura biologica, l'organismo di controllo può, previo accordo con l'ARSIA, riconoscere retroattivamente un periodo massimo di tre anni immediatamente antecedente alla notifica come facente parte del periodo di conversione.
Il processo di conversione può essere realizzato anche non contemporaneamente su tutta la superficie aziendale, in tal caso sono vietate le produzioni parallele (presenza della stessa varietà in coltivazione sia biologica sia convenzionale) ad eccezione delle colture perenni qualora siano soddisfatte precise condizioni.

Procedura di certificazione

L'azienda in regime di controllo ha facoltà di richiedere, inoltrando all'organismo di controllo l'apposita modulistica, l'emissione dei seguenti tipi di certificati:

- CERTIFICATO DI AZIENDA CONTROLLATA

- CERTIFICATO DEL PRODOTTO

- AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA DELLE ETICHETTE.

L'organismo di controllo, dopo aver esaminato il fascicolo aziendale per verificare che la documentazione sia completa e conforme, può ritenere opportuna un'integrazio­ne della documentazione e/o una visita ispettiva all'azienda per il prelievo di campioni da inviare al laboratorio di analisi.
L'emissione dei certificati o delle autorizzazioni, subordinata al buon esito delle indagini effettuate sulla documentazione e sui campioni raccolti (residui di prodotti fìtosanitari non ammessi dalla normativa sulle attività biologiche in misura uguale o inferiore a 0,01 mg/kg ossia 0,01 ppm), ha luogo entro 15-30 gg dalla richiesta.

di Bartoli Niccolò

Dal 1 gennaio 2009 il quadro normativo comunitario relativo alle produzioni agroalimentari ottenute con metodo biologico è profondamente mutato. Il Reg. CEE 1804/99 è stato abrogato dal Reg. CE 834/07 >>>

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