Torgiano DOC
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOP e IGP

Zona di produzione e storia

I vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti categorie:
Bianco di Torgiano;
Rosso di Torgiano;
Rosato di Torgiano;
Merlot di Torgiano;
Chardonnay di Torgiano;
Pinot Grigio di Torgiano;
Riesling Italico di Torgiano;
Cabernet Sauvignon di Torgiano;
Pinot Nero di Torgiano;
Torgiano Spumante;
Torgiano Vendemmia Tardiva;
Torgiano Vin Santo.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” devono essere prodotte esclusivamente nell’intero territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Torgiano”.
Recenti scavi archeologici di una villa rustica romana alle porte di Torgiano, hanno riportato alla luce un’ingente quantità di resti d’anfore vinarie; il ritrovamento convalida la presenza di un’estesa viticoltura, preannunciata da numerosi altri simili reperti affiorati alla luce nel tempo. Studi in corso localizzano qui il percorso dell’Amerina.
Torgiano è un castrum che deve la sua riedificazione su rovine romane, alla posizione strategica e alla garanzia di approvvigionamento dei mercati perugini, offerta dalla fertilità dei terreni di pianura 10
e dalla vocazione vitivinicola e olivicola dei rilievi che la collegano alla coeva Castel Grifone, oggi Brufa.
Insediamento romano in rovina, Torgiano è riedificato come castrum del sistema difensivo perugino; la delibera è presa dal Comune di Perugia nel 1276 in rispondenza agli obbiettivi militari ed economici offerti da ubicazione e ambiente. Considerato che ai piedi del rilievo su cui poggia – distante brevi miglia da Perugia, in direzione Roma – confluiscono Chiascio Tevere e le vallate percorse dai due fiumi, il castrum ha il valore di un avamposto innestato su nodo viario romano e altomedievale. I terreni pianeggianti sono ottimi per cereali, ortaggi, frutta, piante da fibre tessili. I ricchi depositi di limo, la terra fresca per l’argilla, l’altitudine media di 200 - 400 m s.l.m., l’esposizione soleggiata della dorsale che collega Torgiano a Brufa – il medievale Castel Grifone, coevo castello di poggio – rendono l'area collinare ambiente ideale per l'allevamento di viti e olivi.
Numerosi rogiti notarili confermano il rapido susseguirsi di opere di dissodamento e di miglioramento fondiario realizzate sotto l’influenza della colonizzazione benedettina, presente in loco anche con il lascito di Santa Maria in Bucarelli, del 1338. Sono le opere che avviano una produzione viticola presto tutelata dagli Statuti Comunali di Perugia, più tardi da quelli di Torgiano.
Una maggiore attenzione alla toponomastica, invita a soffermarsi su due tra le possibili etimologie del toponimo Torgiano delle quali una deriverebbe da “turris amnes”, cioè “terra dei fiumi”, la seconda, certamente più attendibile, dal nome “Tursius”, membro di un’importante famiglia senatoriale che nel IV secolo d.C. dominò la zona. Un’ulteriore ipotesi è stata formulata intorno a Tursa, una divinità umbra battagliera e minacciosa, posta a tutela dei confini territoriali (Marina Bon Valsassina).
Frammenti di mosaici, resti di edicole, strutture edilizie, fornaci, cisterne, canalizzazioni, anfore vinarie e toponimastica testimoniano la presenza di insediamenti e villae rusticae e attestano la locale consuetudine alla viticoltura in età romana. Ne è conferma l’alto numero di resti di anfore vinarie affiorate alla luce durante il recente scavo della già citata villa rustica del II sec. a.C., alle porte di Torgiano.
È da considerare che il letto del Tevere era allora prossimo al luogo e che nelle “Epistulae Plinio” il Giovane lo considera abituale via fluviale per il trasporto a Roma di prodotti dalla sua tenuta di Tifernum Tiberinum (Città di Castello).
Reperti e ricerche in corso sulla viabilità romana localizzano nel territorio circostante Torgiano il percorso della via Amerina precedente all’attraversamento del Tevere.
Dopo lunghi secoli di alterne vicende storiche, all’affermarsi della nuova viticoltura mondiale, Torgiano si è allineata con le zone vitivinicole italiane più note ricevendo per prima in Umbria, nel 1968 il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata cui è seguita quello a DOCG nel 1990.

Le Doc dell'Umbria (foto www.stradevinoeolio.umbria.it)

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione rispettando, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
Bianco di Torgiano
Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino, riportati nel disciplinare.
Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano
Sangiovese: dal 50% al 100%.
Altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino, riportati nel disciplinare.
Merlot di Torgiano
Merlot: dall’ 85% al 100%.
Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Chardonnay di Torgiano
Chardonnay: dall’85% al 100%.
Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio di Torgiano
Pinot grigio : dall’85% al 100%.
Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Riesling italico di Torgiano
Riesling bianco: dall’85% al 100%.
Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Cabernet sauvignon di Torgiano
Cabernet sauvignon: dall’85% al 100%.
Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Pinot nero di Torgiano
Pinot nero: dall’ 85% al 100%.
Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Torgiano spumante
Chardonnay: fino al 50%.
Pinot nero: fino al 50%.
Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Torgiano Vendemmia Tardiva
Chardonnay: minimo il 50%.
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino, riportati nel disciplinare.
Torgiano Vin Santo
Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino, riportati nel disciplinare.

I vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Bianco di Torgiano”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

“Rosso di Torgiano”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

“Rosato di Torgiano”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima:4 5, g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Chardonnay di Torgiano”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

“Pinot grigio di Torgiano”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

“Riesling italico di Torgiano”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

“Cabernet Sauvignon di Torgiano”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

“Pinot nero di Torgiano”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

“Torgiano Spumante”:
sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 ,0g/l.

“Merlot di Torgiano”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

“Torgiano Vendemmia Tardiva”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol di cui almeno 11,50% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
residuo zuccherino minimo: 25,0 g\l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

“Torgiano Vin Santo”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 14,00% vol. svolto.
acidità totale minima: 4,0 g/l
acidità volatile massima: 25 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

I vini della tipologia “Torgiano Vin Santo” possono essere immessi al consumo non prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

Caratteristiche organolettiche

I vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Bianco di Torgiano”:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, floreale, gradevole;
sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo.

“Rosso di Torgiano”:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo.

“Rosato di Torgiano”:
colore: rosa salmone tenue;
odore: fruttato;
sapore: asciutto, fresco, vivace.

“Chardonnay di Torgiano”:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo.

“Pinot grigio di Torgiano”:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine e fruttato;
sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso.

“Riesling italico di Torgiano”:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato;
sapore: gradevolmente acidulo, fruttato.

“Cabernet Sauvignon di Torgiano”:
colore: rosso, granato;
odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto con retrogusto caratteristico.

“Pinot nero di Torgiano”:
colore: rosso granato tendente al porpora;
odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto di corpo.

“Torgiano Spumante”:
perlage: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: leggero e piacevolmente fruttato;
sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino.

“Merlot di Torgiano”:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: vinoso tipico del vitigno;
sapore: morbido, aromatico.

“Torgiano Vendemmia Tardiva”:
colore:giallo paglierino intenso,fino all’ambrato;
odore: delicato, intenso, talvolta aromatico
sapore: armonico,vellutato e amabile.

“Torgiano Vin Santo”:
colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso
odore: intenso, etereo caratteristico
sapore: morbido, armonico di buona alcolicità.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Variano a seconda della tipologia di vino.

Zootecnia Cani e gatti Coltivazioni erbacee Fruttiferi Coltivazioni forestali Insetti Prodotti tipici Funghi Parchi ed aree protette
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