Camarro Igt
Atlante dei vini - Vini IGT IGP

Zona di produzione e storia

L'indicazione geografica tipica “Camarro” è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Camarro” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani.

Nel corso dei secoli la vite e il vino sono stati sempre una presenza costante in questo territorio, insieme alla coltivazione dell'ulivo ed alla produzione di olio, sin dai tempi della colonzzazione dei greci.
L'intensa attività agricola a vocazione vitivinicola persiste anche durante il periodo di Roma imperiale.
Ne “Il libro Ruggero” di Al Idrisi si narra della coltivazione della vite all’epoca dei Normanni, ma che la stessa ha acquistato notevole sviluppo nel 1773 con Woodhouse e la nascita del vino Marsala.
E' stata riconosciuta IGT con decreto ministeriale 10 ottobre 1995.
Nel 2007, a Partanna, è stato inaugurato, nel Castello Grifeo, il Museo Archeologico/storico e del vino, ripescando tra il grande patrimonio dei resti dell'età del bronzo e neolitico, un ricco patrimonio di opere e documenti del periodo Grifeo (XI secolo) e dell'altrettanto vasta tradizione contadina e vitivinicola.

Camarro igt Zona di produzione dei vini Camarro Igt (foto http://ivinidisicilia.altervista.org)

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica “Camarro” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
La indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione di uno dei vitigni Ansonica e Sangiovese è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, fino ad un massimo del 15%.
L’indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini ottenuti, anche nella tipologia frizzante, da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
L’indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione di uno o due dei vitigni, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica “Camarro”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

“Camarro” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

“Camarro” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Camarro” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

I vini a indicazione geografica tipica “Camarro”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante” e “novello”, all'atto dell'immissione al consumo, possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:
“Camarro” frizzante: 9,00% vol;
“Camarro” novello: 11,00% vol.

Caratteristiche organolettiche

I vini a indicazione geografica tipica “Camarro”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

“Camarro” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: da secco a dolce, tipico, sapido.

“Camarro” rosso:
colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico, tipico.

“Camarro” rosato:
colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente;
sapore: da secco a dolce, tipico, caratteristico.

I vini a indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Variano a seconda della tipologia.

Zootecnia Cani e gatti Coltivazioni erbacee Fruttiferi Coltivazioni forestali Insetti Prodotti tipici Funghi Parchi ed aree protette
Copyright © www.agraria.org - Codice ISSN 1970-2620 - Webmaster: Marco Salvaterra - info@agraria.org - Privacy