La denominazione di origine controllata “Salice Salentino” è riservata ai seguenti vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione:
Salice Salentino bianco (anche spumante)
Salice Salentino rosato (anche spumante)
Salice Salentino rosso (anche con menzione riserva)
Salice Salentino Negroamaro (anche con menzione riserva)
Salice Salentino Negroamaro rosato (anche spumante)
Salice Salentino Pinot bianco (anche spumante)
Salice Salentino Fiano (anche spumante)
Salice Salentino Chardonnay (anche spumante)
Salice Salentino Aleatico (anche riserva, dolce, liquoroso dolce, liquoroso riserva)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di Salice Salentino, Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi e inoltre in parte il territorio comunale di Campi Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “SALICE SALENTINO”.
L'origine della denominazione DOC del Salice Salentino è da attribuirsi ad alcuni produttori storici
presenti nell’areale della DOC Salice Salentino i quali già a partire negli anni 30 producevano vini
rossi e rosati base di Negroamaro (Negro amaro) e Malvasia Nera. Nel 1976, grazie anche
all’affermazione di tali vini su mercati Nazionali e Internazionali, è stato istituita la denominazione
di Origine Salice Salentino.
Il nome di questo vino deriva dalla omonima cittadina situata a nord di Lecce, zona di vigneti e
uliveti, in cui sono sparse masserie e antiche torri di vedetta.
Il Negromaro é di remota introduzione, le coltivazioni dell'area meridionale della Puglia infatti, sin
dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno.
Salice Salentino - Chiesa Madre (foto Edoardo Nannotti)
Base ampelografica
a) La denominazione di origine controllata "Salice Salentino" rosso e rosato senza alcuna
specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai
vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri
vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-
Arco Ionico” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare,
presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% della superficie iscritta allo schedario
viticolo.
b) La denominazione di origine controllata “Salice Salentino” Aleatico è riservata ai vini ottenuti
dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aleatico per almeno
l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti in ambito aziendale, fino a un massimo
complessivo del 15%.
c) La denominazione di origine controllata "Salice Salentino" bianco senza alcuna specificazione di
vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in
ambito aziendale dal vitigno Chardonnay per almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri
vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b., presenti in
ambito aziendale, fino ad un massimo del 30% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
d) I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" bianco con una delle seguenti
specificazioni:
Chardonnay
Fiano
Pinot Bianco
devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dai
corrispondenti vitigni per almeno il 85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri
vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b, presenti in
ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
e) I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" rosso e rosato con la seguente
Specificazione:
Negroamaro o Negro amaro devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai
vigneti composti dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri
vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-
Arco Ionico” presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% della superficie iscritta
allo schedario viticolo.
I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Salice Salentino” rosso:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
-acidità totale minima: 4,5 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Salice Salentino“ rosso con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
-acidità totale minima : 4,5 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l
-zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Salice Salentino” rosato:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
-acidità totale minima: 4,5 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Salice Salentino” rosato con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol;
-acidità totale minima : 4,5 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Salice Salentino” Aleatico dolce:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 13,00% vol svolti;
-estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
-acidità totale minima : 4,5 g/l.
“Salice Salentino” Aleatico liquoroso dolce:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50% vol, di cui almeno 16,00% vol svolti;
- estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
- acidità totale minima : 4,5 g/l.
“Salice Salentino” bianco:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima : 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo : 15,0 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Salice Salentino“ Chardonnay:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima : 4,5 g/l ;
- estratto non riduttore minimo : 15,0 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Salice Salentino“ Fiano:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima : 4,5 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo: 10,0 g/l.
“Salice Salentino“ Pinot Bianco:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima : 4,5 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo: 10,0 g/l.
“Salice Salentino “ rosso Riserva:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima : 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo : 25,0 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Salice Salentino“ Rosso Riserva, con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima : 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo : 25,0 g/l;
-zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
Salice Salentino Bianco Spumante con o senza specificazioni:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
-acidità totale minima: 5,0 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Salice Salentino Rosato Spumante con o senza specificazioni:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
-acidità totale minima: 5,0 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l' acidità totale nell'estratto non riduttore minimo.
I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Salice Salentino” rosso:
-colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con
l'invecchiamento;
-odore: gradevole e intenso;
-sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico.
“Salice Salentino“ rosso con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:
-colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con
l'invecchiamento;
-odore: caratteristico, gradevole e intenso con sentore di frutti rossi maturi;
-sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico.
“Salice Salentino” rosato:
-colore: rosato più o meno intenso;
-odore : delicato e gradevolmente fruttato;
-sapore : secco o abboccato, fresco e armonico.
“Salice Salentino” rosato con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:
-colore: rosato intenso;
-odore: delicato, fruttato con sentori di rosa e ciliegia;
-sapore : secco o abboccato, delicato, fresco e armonico.
“Salice Salentino” Aleatico dolce:
- colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
- odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con
l'invecchiamento;
- sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato.
“Salice Salentino” Aleatico liquoroso dolce:
- colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
- odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con
l'invecchiamento;
- sapore: pieno, caldo, dolce, armonico e gradevole.
“Salice Salentino” bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso, che può presentare riflessi verdognoli;
- odore: delicato e gradevolmente fruttato se giovane;
- sapore: secco o abboccato, fresco e armonico.
“Salice Salentino“ Chardonnay:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: intenso e caratteristico;
- sapore: secco o abboccato, gradevole, fruttato.
“Salice Salentino“ Fiano:
- colore : giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
- odore: delicato, floreale;
- sapore: secco o abboccato, fresco e armonico.
“Salice Salentino“ Pinot Bianco:
- colore : giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine e delicato;
- sapore: secco o abboccato, armonico e fruttato.
“Salice Salentino “ rosso Riserva:
-colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al granato con
l'invecchiamento;
- odore: gradevole e intenso, con sentore di frutti rossi maturi;
- sapore : pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico.
“Salice Salentino“ Rosso Riserva, con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:
-colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con
l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, gradevole e intenso;
- sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico, con note speziate;
Salice Salentino Bianco Spumante con o senza specificazioni:
-spuma: fine e persistente;
-colore: paglierino più o meno intenso o rosato più o meno intenso;
-odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
-sapore: fresco, armonico;da extrabrut a extradry.
Salice Salentino Rosato Spumante con o senza specificazioni:
-spuma: fine e persistente;
-colore: rosato più o meno intenso;
-odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
-sapore: fresco, armonico;da extrabrut a extradry.
Variano a seconda della tipologia di vino.