La denominazione d'origine controllata «Curtefranca» è riservata ai vini tranquilli che
		    rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal  disciplinare di produzione per le
		    seguenti tipologie:
		    «Curtefranca» bianco;
	      «Curtefranca» rosso.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Curtefranca»
		    comprende per intero i territori dei seguenti comuni:
		    Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonche' la
		    parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago San Martino che si
	      trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia, in provincia di Brescia. 
La vite è presente in forma spontanea nel territorio della denominazione Curtefranca già in epoca
		    preistorica: testimonianza è data dal ritrovamento di vinaccioli di vite nella zona di Provaglio
		    d’Iseo, laddove probabilmente v’erano insediamenti palafitticoli.
		    Le testimonianze successive della predilezione per la coltivazione della vite in questo territorio
		    sono innumerevoli e tra queste ricordiamo le esperienze di coltivazione dei monaci abitanti le
		    corti monastiche della zona note come “franchae curtes”, corti esentate dal pagamento dei dazi
		    doganali per il merito di bonificare e coltivare i terreni.
		    
		    L’attuale territorio così come delimitato all’articolo 3 del presente disciplinare era già descritto e
		    delimitato nell’atto del Doge di Venezia Francesco Foscari del 1429, quando la zona era sotto il
		    dominio della Serenissima.
		    Nel corso dei secoli la viticoltura ha sempre mantenuto un ruolo importante nell’economia
		    agricola della zona fine agli anni ’60 del secolo scorso, quando con l’istituzione della DOC, è
		    iniziato una sorta di Rinascimento viticolo che ha portato la coltivazione della vite ad essere oggi
		    la principale coltura di questa denominazione, il cui nome Terre di Franciacorta prima,
	      Curtefranca oggi testimonia il legame profondo con questo territorio e con la sua storia.
		    Curtefranca Doc (foto www.franciacorta.net)
		   Curtefranca Doc (foto www.franciacorta.net)
Base ampelografica
		  I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi nell'ambito
		  aziendale la seguente composizione ampelografica:
		  1. «Curtefranca» bianco:
		  Chardonnay per un minimo del 50%.
		  Possono inoltre concorrere fino a un massimo del 50% le uve Pinot bianco e/o Pinot nero;
		  2. «Curtefranca» rosso:
		  Cabernet franc e/o Carmenere per un minimo del 20%;
		  Merlot per un minimo del 25%;
		  Cabernet Sauvignon da un minimo del 10% ad un massimo del 35%.
		  Possono inoltre concorrere alla produzione del «Curtefranca» rosso anche le uve a bacca
		  rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione
		  Lombardia, fino ad un massimo del 15%, con esclusione dei vitigni aromatici.
I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» all'atto dell'immissione al
		    consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
		    «Curtefranca» bianco:
		    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
		    acidità totale minima: 4,50 g/l;
		    estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
		    «Curtefranca» rosso:
		    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
		    acidità totale minima: 4,50 g/l;
	      estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
		    I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», con la menzione vigna seguita
		    dal toponimo all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
		    caratteristiche:
		    «Curtefranca» bianco:
		    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
		    acidità totale minima: 4,50 g/l;
		    estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
		    «Curtefranca» rosso:
		    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
		    acidità totale minima: 4,50 g/l;
		    estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore previsti dal disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» all'atto dell'immissione al
		    consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
            «Curtefranca» bianco:
		    colore: paglierino con riflessi verdognoli;
		    odore: delicato, floreale, caratteristico;
		    sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico.
		    
            «Curtefranca» rosso:
		    colore: rosso vivo con riflessi rubino brillanti,;
		    odore: fruttato caratteristico, eventualmente erbaceo;
	      sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico.		  
 I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», con la menzione vigna seguita
		    dal toponimo all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
		    caratteristiche:
              «Curtefranca» bianco:
		    colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
		    odore: delicato, fragrante, caratteristico;
		    sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico.
		    
  «Curtefranca» rosso:
		    colore: rosso intenso con riflessi granati;
		    odore: etereo, intenso, caratteristico con sfumature fruttate ed eventualmente
		    erbacee;
		    sapore: asciutto di corpo vellutato, complesso.		  
- Curtefranca bianco: si abbina ad antipasti, salumi, pesci in generale, primi piatti tradizionali e, se affinato in legno, ottimo accostamento anche con i piatti più importanti accompagnati a salse. Temperatura di servizio 8° - 10°C.
		    - Curtefranca rosso: 
si accompagna a primi piatti con sughi a base di carne; con carni bianche, carni rosse o selvaggina se invecchiato. Temperatura di servizio 18°C.