Le macchine agricole si distinguono in due principali categorie:
SEMOVENTI:
a) Trattrici agricole con 2 o più assi
b) Macchine agricole operatrici ad 1 asse
c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi
d) Motoagricole a 2 assi
TRAINATE:
a) Macchine agricole operatrici portate
b) Macchine agricole operatrici semiportate
c) Rimorchi agricoli
Le macchine agricole semoventi sono azionate da un motore proprio e comprendono:
a) Trattrici agricole con 2 o più assi, con o senza piano di carico, con ruote o cingoli, destinate a trainare, spingere, trasportare o azionare strumenti, attrezzature portate o semiportate e rimorchi impiegati nell’attività agricola (es. trattore agricolo).
b) Macchine agricole operatrici ad 1 asse, guidate generalmente da un conducente a terra ed equipaggiabili con carrello separabile destinato al trasporto del solo conducente. La massa complessiva deve essere inferiore a 700 kg, compreso il conducente (es. motocoltivatore e motofalciatrice).
c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi, equipaggiate con motore proprio e destinate a particolari lavorazioni agricole.
Possono essere predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per lavorazioni agricole (es. mietitrebbia).
d) Motoagricole a 2 assi, dotate di motore proprio ed atte al carico ed in possesso del “Certificato di idoneità tecnica di circolazione”.
Le macchine agricole semoventi, se hanno almeno 2 assi possono trainare un rimorchio di qualsiasi peso, mentre quelle aventi 1 asse (motofalciatrice, motocoltivatori, ecc.) non possono trainare rimorchi.
Le macchine agricole trainate sono prive di motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, come per es. il motocoltivatore.
Possono essere di tipo:
a) portato (es. spargisementi, spandiconcime centrifugo) se la loro massa poggia completamente sulla trattrice trainante;
b) semiportato (es. atomizzatore) se la loro massa grava in parte sulla trattrice trainante ed in parte sulle ruote dell’attrezzatura stessa trainata;
c) rimorchi agricoli trainabili da trattrice, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. I rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t sono considerati parte integrante della trattrice agricola.
Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di circolazione le seguenti macchine agricole:
- le trattrici agricole
- le macchine operatrici a 2 o più assi
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t
Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica, le seguenti macchine agricole:
- le macchine operatrici semoventi con 1 asse
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t
- le macchine operatrici trainate
La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile, competente per il territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario.
Targhe delle macchine agricole
Le macchine agricole semoventi, per circolare su strada, devono essere munite posteriormente di una targa di riconoscimento, contenente:
- 2 caratteri alfabetici
- il marchio ufficiale della Repubblica italiana
- 3 caratteri numerici
- 1 carattere alfabetico
I rimorchi agricoli, escluso quelli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t, devono essere muniti lateralmente di una targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio:
- la scritta “RIM. AGR.”
- 2 caratteri alfabetici
- il marchio ufficiale della Repubblica italiana
- 3 caratteri numerici
- 1 carattere alfabetico
La targa ripetitrice per i rimorchi agricoli trainati (che deve essere posta posteriormente al rimorchio), riporta nell’ordine i caratteri della trattrice, ma al posto del marchio ufficiale della Repubblica italiana la lettera “R”.
La targa di prova per le macchine agricole riporta nell’ordine:
- 2 caratteri alfabetici
- il marchio ufficiale della Repubblica italiana
- la lettera “P”
- 3 caratteri numerici
- la scritta “MA” con le lettere disposte verticalmente
La targa non può essere modificata, deve essere sempre ben pulita e, quando previsto, illuminata dalla prescritta luce bianca in modo da renderla leggibile ad almeno 20 m.[1]
La revisione
Il Ministero dei Trasporti con il MIPA possono disporre, con periodicità non inferiore a 5 anni, la revisione generale o parziale delle macchine agricole a partire dalla data di prima immatricolazione. Un apposito regolamento stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di svolgimento della revisione.
Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono in qualsiasi momento ordinare la revisione parziale o totale di singole macchine agricole, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione.
Chi circola su strada con una macchina agricola non sottoposta a revisione è soggetto, oltre al pagamento di una multa, anche al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.
La legge 24.12.69 n. 990 e le successive modificazioni, rendono obbligatoria per tutti i veicoli a motore (escluso macchine agricole e ciclomotori) l’assicurazione R.C.A.[2] (Responsabilità Civile Autoveicoli).
Solo dal 1 ottobre 1993 tale obbligatorietà viene estesa anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli.
In particolare la polizza deve garantire:
1. l’indennizzo dei danni, a seguito di sinistro stradale, arrecati a persone, animali e cose dalla circolazione della macchina agricola semovente isolata ed anche trainante un rimorchio;
2. l’indennizzo dei danni provocati dal rimorchio in sosta cioè staccato dalla motrice (rischio statico), durante eventuali manovre a mano, guasto meccanico, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
3. l’indennizzo dei danni arrecati alle persone trasportate, solo nel caso che detto trasporto sia previsto dalla carta di circolazione.
Bisognerà quindi provvedere a stipulare i seguenti contratti associativi:
Macchine agricole semoventi a 2 assi:
- è obbligatorio assicurare la macchina agricola semovente.
Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t:
- Poiché questi rimorchi sono considerati parte integrante della trattrice, è sufficiente assicurare solo la macchina agricola semovente.
Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1,5 t:
-è obbligatoria la copertura assicurativa R.C.A. per la macchina agricola trainante ed inoltre la stipula di un’altra polizza per il cosiddetto rischio statico per indennizzo cioè dei danni provocati dal rimorchio staccato dalla motrice.
E' bene anche ricordare che:
- Le coperture sopracitate ovvero quella della motrice e quella relativa al rischio statico non coprono il rischio dell’uso delle stesse. Ciò vuol dire che eventuali danni provocati durante le operazioni di carico e scarico, di scavo, ecc. non sono considerate da circolazione e pertanto bisognerà tutelarsi, se ritenuto opportuno, con un’altra polizza di responsabilità civile dell’azienda agricola;
- Sono considerati rimorchi agricoli anche gli atomizzatori, gli spandiletame, i caricabotte, ecc.;
- Non necessitano di alcuna garanzia assicurativa le attrezzature portate dalla trattrice;
- Il Codice della Strada non impone l’obbligo di esporre i contrassegni assicurativi sulla macchina agricola, però è opportuno averli con sé, assieme al contratto assicurativo o copia dello stesso, in modo da esibirli, se richiesti, ai funzionari preposti;
- La circolazione di una macchina agricola sprovvista di assicurazione prevede una sanzione amministrativa da uno a quattro milioni, più il possibile sequestro del veicolo.
Note tecniche
- Il massimale[3] minimo previsto dalla legge è attualmente di 1,5 miliardi, ma con un modesto soprapremio risulta conveniente portare il massimale a valori più elevati.
- L’assicurazione no è operante se il conducente no è abilitato alla guida oppure guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.
- La forma assicurativa della macchina agricola e dei relativi rimorchi è a tariffa fissa; ciò vuol dire che i premi da pagare no subiscono aumenti o riduzione come avviene per la tariffa relativa alle autovetture (bonus-malus[4]).
Documenti per la circolazione stradale
Durante la marcia su strada è necessario portare con sé i seguenti documenti:
- patente di guida;
- carta di circolazione della trattrice;
- targa di immatricolazione della trattrice;
- targa ripetitrice della trattrice applicata sulla parte posteriore del rimorchio;
- certificato di idoneità tecnica del rimorchio se di massa complessiva inferiore a 1,5 t;
- carta di circolazione e targa di immatricolazione del rimorchio se di massa complessiva superiore a 1,5 t;
- i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio, assieme al contratto assicurativo o copia dello stesso.
Patenti di guida delle macchine agricole
La patente di categoria A, conseguibile a 16 anni, abilita alla guida di macchine agricole o loro complessi con le seguenti caratteristiche: lunghezza m 4; larghezza m 1,60; altezza m 2,50; velocità massima 40 km/h; massa complessiva a pieno carico fino a 2,5 t; nessun passeggero a bordo.
La patente di categoria B, conseguibile a 18 anni, abilita alla guida di macchine agricole anche in servizio di traino indipendentemente dal loro peso e, se previsto dalla carta di circolazione, anche se trasportano altre persone, oltre il conducente.
Non occorre la patente di guida per condurre un motocoltivatore avente peso inferiore a 5 q.li con il conducente a terra.
Chi è in possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento delle patenti A o B, “foglio rosa”, può esercitarsi alla guida non solo su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente ma anche sulle macchine agricole.
Sulla macchina agricola durante le esercitazioni di guida non esiste l’obbligo di applicare il contrassegno con la lettera alfabetica P (principiante). Se la macchina agricola non può trasportare altre persone oltre il conducente, le esercitazioni possono compiersi con alla guida il solo aspirante, purché avvengano in luoghi poco frequentati. La sanzione amministrativa per il mancato rispetto della guida in luoghi poco frequentati è di lire centomila.
Le macchine agricole semoventi devono essere equipaggiate con i seguenti dispositivi visivi e di illuminazione:
Anteriormente:
- 2 luci di posizione di colore bianco
- 2 proiettori abbaglianti/anabbaglianti di colore bianco
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra
Posteriormente:
- 2 luci di posizione di colore rosso
- 2 luci di arresto di colore rosso, più intenso di quello delle luci di posizione
- 1 luce targa di colore bianco
- 2 catadiottri rossi, di qualsiasi forma tranne che triangolare
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra
Lateralmente:
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra
Se la macchina agricola semovente è di dimensioni eccezionali, dovranno essere montate le luci d’ingombro: anteriormente di colore giallo ambra e posteriormente di colore rosso.
Qualsiasi macchina agricola trainata che, durante la marcia, limiti la visibilità dei dispositivi visivi della macchina trainante, deve essere equipaggiata con:
Anteriormente:
- 2 luci di posizione di colore bianco, se il rimorchio è più largo di 1,60 m
- 2 catadiottri bianchi non triangolari
Posteriormente:
- 2 luci di posizione di colore rosso
- 2 luci di arresto di colore rosso
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra
- 1 luce targa di colore bianco
- 2 catadiottri rossi triangolari
Lateralmente:
- 2 catadiottri non triangolari di colore arancione o giallo ambra
- 2 luci di posizione di colore ambra, se la lunghezza è superiore a m 6
Sulle macchine agricole non adibite al carico, i previsti dispositivi possono essere montati su un supporto amovibili.
[1] Se la targa, con il trascorrere degli anni, risultasse non perfettamente leggibile perché sbiadita o ricoperta di ruggine, è necessario provvedere ad una nuova immatricolazione della macchina agricola.
Lo stesso obbligo vale anche se la targa rimanesse distrutta in un incidente stradale.
In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa è, invece, necessario esporre entro 48 ore denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e rilasciano idonea ricevuta.
Trascorsi 15 giorni dalla presentazione, se permangono i motivi che hanno indotto alla denuncia, l’intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione.
Durante il periodo di attesa della nuova targa è consentita la marcia del veicolo previa apposizione sullo stesso di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria e con le stesse dimensioni.
[2] Il codice Civile obbliga il proprietario, in solido con il conducente, a risarcire i danni arrecati a persine, animali e cose durante la circolazione del veicolo. Per questo tipo di responsabilità è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copre i danni suddetti, entro i limiti dei massimali fissati. La copertura assicurativa vale anche per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. La assicurazione risarcisce anche i danni subiti dalle persone trasportate, ma solo se il veicolo è adibito al trasporto di persone. Non sono compresi nell’assicurazione obbligatoria il conducente ed i danni subiti dal proprio veicolo. è però possibile, a richiesta, estendere la copertura assicurativa non solo al conducente ed ai danni propri, ma anche ad altri eventi (furto, incendio, assistenza stradale, ecc.).
[3] Somma massima che l’assicurazione paga per indennizzare i danni che il veicolo può provocare.
[4] è una forma assicurativa valida solo per le autovetture che, per gli anni successivi alla stipula del contratto, prevede una riduzione del premio da pagare per gli assicurati che non hanno provocato incidenti, mentre una maggiorazione del premio annuo è imposta a coloro che si sono resi responsabili di sinistri stradali.