Val d'Arbia Doc
Atlante dei vini - Vini DOC DOP

Zona di produzione e storia

Storicamente la zona geografica è da sempre stata considerata un’area di eccellenza per la coltivazione della vite e la produzione di vino. Su questa area insistono molte Denominazioni di Origine, alcune delle quali storiche e rappresentative della migliore tradizione viticola ed enologica della Toscana, ed in particolare della provincia di Siena.
Il percorso storico legato alla vite ed al vino parte dall’epoca Etrusca e passando dal periodo della dominazione romana arriva al medio-evo.
Successivamente, sia in epoca rinascimentale che in epoca più recente, la viticoltura ha sempre rivestito un ruolo cruciale nell’economia agricola della zona, e tutti i poderi mezzadrili producevano vino ed erano dotati di cantine aziendali.

La DOC “Val d’Arbia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, Vin Santo, Vin Santo riserva, rosato, Chardonnay, Grechetto, Pinot bianco, Sauvignon, Trebbiano e Vermentino.

La zona di produzione delle uve comprende, in provincia di Siena, l’intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d’ Arbia, Murlo, Buonconvento.

La vinificazione del Vin Santo prevede un appassimento naturale delle uve deve, che deve avvenire in locali idonei, in cui l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%. L’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve e non prima del 1° dicembre del quarto anno per il Vin Santo riserva.

Val d'Arbia Le crete della Val d'Arbia

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
-«Val d’Arbia» bianco:
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun
vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana

-«Val d’Arbia» rosato:
Sangiovese: minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50% altri vitigni non
aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana

-«Val d’Arbia» Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca,
non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione
Toscana.

-«Val d’Arbia» Grechetto:
Grechetto: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca,
non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione
Toscana.

-«Val d’Arbia» Pinot bianco:
Pinot bianco: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca,
non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione
Toscana.

-«Val d’Arbia» Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15 % le uve a bacca
bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.

-«Val d’Arbia» Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca
bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana;

-«Val d’Arbia» Vermentino:
Vermentino: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15 % le uve a bacca
bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.

-«Val d’Arbia» Vin Santo e «Val d’Arbia» Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca
provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

-«Val d’Arbia» bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

-«Val d’Arbia» rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

-«Val d’Arbia» Chardonnay:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

-«Val d’Arbia» Grechetto:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

-«Val d’Arbia» Pinot bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

-«Val d’Arbia» Sauvignon:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

-«Val d’Arbia» Trebbiano:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

-«Val d’Arbia» Vermentino:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

-«Val d’Arbia» Vin Santo e «Val d’Arbia» Vin Santo riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui almeno il 12,00% vol. in alcol svolto;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità volatile massima: 26 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

Caratteristiche organolettiche

I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

-«Val d’Arbia» bianco:
colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico.

-«Val d’Arbia» rosato:
colore: rosato con riflessi rosso rubino;
odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
sapore: armonioso, leggermente acidulo.

-«Val d’Arbia» Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: ampio, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico.

-«Val d’Arbia» Grechetto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;
odore: leggermente vinoso, delicato, fruttato;
sapore: asciutto, vellutato, con retrogusto lievemente amarognolo, armonico.

-«Val d’Arbia» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: ampio, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico.

-«Val d’Arbia» Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: ampio, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico.

-«Val d’Arbia» Trebbiano:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: asciutto, vivace, caratteristico;
sapore: secco, delicato, armonico.

-«Val d’Arbia» Vermentino:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: ampio, fruttato;
sapore: asciutto, armonico.

-«Val d’Arbia» Vin Santo e «Val d’Arbia» Vin Santo riserva:
colore: dal paglierino all’ambrato più o meno intenso;
odore: etereo, intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico, caldo, vellutato con retrogusto caratteristico.

Abbinamenti e temperatura di servizio

-«Val d’Arbia» bianco, Vermentino, Sauvignon, Trebbiano, Pinot bianco, Grachetto, Chardonnay: da insalate di mare e piatti di pesce. Temperatura di servizio 8°C.
-«Val d’Arbia» rosato: da antipasti. Temperatura di servizio 10°C.
-«Val d’Arbia» Vin Santo e Vin Santo riserva: da dessert. Temperatura di servizio 14°C.

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