Brindisi DOC
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOP e IGP

Zona di produzione e storia

La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, con le tipologie di seguito riportate:
• Rosso, anche Novello e Riserva
• Rosato, anche Spumante
• Bianco, anche Spumante
• Negroamaro, anche Riserva
• Negroamaro Rosato, anche Spumante
• Susumaniello
• Chardonnay, anche Spumante
• Malvasia bianca, anche Spumante
• Fiano, anche Spumante
• Sauvignon, anche Spumante

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Brindisi", comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne, in provincia di Brindisi.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Brindisi” DOC.
L'origine della denominazione DOC Brindisi è da attribuirsi ad alcuni produttori storici presenti nel comprensorio di produzione, rappresentato dai Comuni di Brindisi e Mesagne, i quali già a partire dai primi anni del secolo scorso producevano vini rossi e rosati a base di Negroamaro (Negro amaro) e Malvasia Nera. Nel 1976, grazie anche all’affermazione di tali vini su mercati Nazionali e Internazionali, è stata istituita la denominazione di Origine Brindisi.
Il nome di questo vino deriva dalla omonima città del salento, zona di vigneti e uliveti, in cui sono sparse masserie e antiche torri di vedetta.
Il Brindisi, rosso e rosato, viene prodotto con le uve dei vitigni Negroamaro o Negro amaro, per massima parte, Malvasia nera di Brindisi e Malvasia nera di Lecce.
Il Negromaro é di remota introduzione e le coltivazioni dell'area meridionale della Puglia, infatti, sin dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno.

Brindisi Doc (foto www.vinibrindisisquinzanodoc.it)

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Brindisi» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
«Brindisi» Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro;
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi. Susumaniello, Montepulciano, Sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare - da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30% .
«Brindisi» Negroamaro o Negro amaro, Rosso e Rosato, minimo 85% Negroamaro;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura massima del 15% come sopra identificati.
«Brindisi» Susumaniello, minimo 85% Susumaniello;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura massima del 15% come sopra identificali.
«Brindisi» Bianco, minimo 80% Chardonnay, Malvasia bianca, da sole o congiuntamente:
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche lesive di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare nella misura massima del 20% come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
«Brindisi» Chardonnay, minimo 90% Chardonnay;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
«Brindisi» Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
«Brindisi» Fiano, minimo 90% Fiano;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura del 10% ad esclusione dei moscati.
«Brindisi» Sauvignon, minimo 90% Sauvignon;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento- Arco Ionico", nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

I vini a denominazione di origine controllata «Brindisi» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Brindisi» Rosso:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; per il Riserva 12,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l:
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.

«Brindisi» Rosato:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.

«Brindisi» Rosato Spumante:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1:
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1.

«Brindisi» Negroamaro:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; per il Riserva 12,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1 ;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/1.

«Brindisi» Negroamaro Rosato:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 19,0 g/1;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/1.

«Brindisi» Negramaro Rosato Spumante:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1.

«Brindisi» Susumaniello:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/1.

«Brindisi» Bianco:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/1;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/1.

«Brindisi» Bianco Spumante:
- titolo alcolometrìco volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1.

«Brindisi» Chardonnay:
- titolo alcolometrìco volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/1;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/1.

«Brindisi» Chardonnay Spumante:
- titolo alcolometrìco volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1.

«Brindisi» Fiano:
- titolo alcolometrìco volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/1;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/1.

«Brindisi» Fiano Spumante:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1.

«Brindisi» Malvasia bianca:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Malvasia bianca Spumante:
- sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Brindisi» Sauvignon:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.

«Brindisi» Sauvignon Spumante:
- sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Brindisi» Novello:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
- zuccheri residui 3%.

I vini Spumante di cui sopra, possono essere prodotti nelle seguenti tipologie di sapore: da extra brut a extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Caratteristiche organolettiche

I vini a denominazione di origine controllata «Brindisi» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Brindisi» Rosso:
- colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con ri tiessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;
- odore: etereo caratteristico, intenso;
- sapore: pieno, vellutato, armonico.

«Brindisi» Rosato:
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane;
- sapore: armonico.

«Brindisi» Rosato Spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
- sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry.

«Brindisi» Negroamaro:
- colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;
- odore: etereo caratteristico, gradevole e intenso;
- sapore: pieno, armonico.

«Brindisi» Negroamaro Rosato:
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane:
- sapore: armonico.

«Brindisi» Negramaro Rosato Spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
- sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry.

«Brindisi» Susumaniello:
- colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
- odore: di frutti di bosco;
- sapore: vellutato, persistente e armonico.

«Brindisi» Bianco:
- colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;
- odore: caratteristico, gradevolmente fruttato:
- sapore: fresco e fruttato.

«Brindisi» Bianco Spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
- sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry.

«Brindisi» Chardonnay:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: intenso e caratteristico;
- sapore: sapido, caratteristico.

«Brindisi» Chardonnay Spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
- sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry.

«Brindisi» Fiano:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: intenso e caratteristico;
- sapore: sapido, asciutto, caratteristico.

«Brindisi» Fiano Spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
- sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry.

«Brindisi» Malvasia bianca:
- colore: giallo paglierino intenso;
- odore: caratteristico e intenso;
- sapore: caratteristico, armonico.

«Brindisi» Malvasia bianca Spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
- sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry.

«Brindisi» Sauvignon:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico e intenso;
- sapore: sapido, caratteristico.

«Brindisi» Sauvignon Spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
- sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry.

«Brindisi» Novello:
- colore: rosso più o meno intenso;
- odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato;
- sapore: vellutato armonico e gradevole.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Variano a seconda della tipologia di vino.

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