Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP
Atlante dei prodotti tipici - Pesci, Molluschi, Crostacei freschi

Zona di produzione

Riconoscimento CE: Reg. CE N. 160 del 21.02.2008.
Zona di produzione: Comuni delle Province di Torino, Asti e Cuneo.

Caratteristiche

La Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino TO è un pesce d'acqua dolce, allevato in laghetti naturali ed apprezzato per le carni magre, leggere e compatte, e per il gusto pregiato. La pregiata varietà ha origine in acque basse, calme e limacciose del Pianalto di Poirino, che comprende Comuni delle Province di Torino, Asti e Cuneo:  Poirino TO, Isolabella TO, Cellarengo AT, Pralormo TO e Ceresole d'Alba CN del tutto compresi nella zona geografica di produzione; mentre i seguenti Comuni sono parzialmente compresi: Carmagnola TO, Villastellone TO, Santena TO, Riva di Chieri TO, Bandissero d'Alba CN, Montà d'Alba CN, Montaldo Roero CN, Monteu Roero CN, Pocapaglia CN, Sanfrè CN, S. Stefano Roero CN, Sommariva del Bosco CN, Sommariva Perno CN, Dusino San Michele AT, Valfenera AT, Bottigliera d'Asti, S. Paolo Solbrito AT, Villanova d'Asti. Il paesaggio rurale della zona denota un'elevata quantità di piccole e grandi pescherie, ricavate nei pressi d'abitazioni e borgate: in tali invasi, si allevano le Tinche, sia per consumi in privato, che per prodotto di vendita.

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOPTinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP

Disciplinare di produzione - Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP

Articolo 1.
Nome del prodotto.
«Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino».

Articolo 2.
Descrizione del prodotto.
La denominazione «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino» distingue gli esemplari, allo stato fresco, della specie Tinca (Tinca tinca) allevati, cresciuti e nati, da riproduttori a loro volta nati e cresciuti, nell'area geografica individuata al successivo art. 3, e aventi le seguenti caratteristiche morfologiche e precisamente: spiccata colorazione giallo dorata della livrea, dorso curvo e gibboso. L'utilizzo di esemplari con caratteristiche diverse ne comporta l'esclusione dalla commercializzazione con la denominazione suddetta.

Articolo 3.
Delimitazione della zona geografica.
L'area geologicamente individuata con la dicitura «Pianalto di Poirino» annovera i comuni di Carmagnola, Chieri, Isolabella, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Villastellone (appartenenti alla provincia di Torino), Baldissero d'Alba, Ceresole d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfré, S. Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno (appartenenti alla provincia di Cuneo), Buttigliera d'Asti, Cellarengo, Dusino S. Michele, S. Paolo Solbrito,Valfenera, Villanova d'Asti (appartenenti alla provincia di Asti).
Dei ventiquattro comuni, appartenenti a tre province, che costituiscono l'area geografica storicamente riconosciuta come «terre rosse del Pianalto di Poirino», soltanto i territori dei comuni di Poirino (Torino), Isolabella (Torino), Cellarengo (Asti), Pralormo (Torino), Ceresole d'Alba (Cuneo) sono compresi totalmente nella zona di produzione.
Sono parzialmente comprese nella zona di produzione solo alcune parti dei territori dei comuni di Carmagnola, Villastellone, Santena, Riva presso Chieri, Baldissero d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfré, S. Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, e Dusino S. Michele, Valfenera, Bottigliera d'Asti, S. Paolo Solbrito, Villanova d'Asti.
3.1. Limiti della zona di produzione.
La zona di produzione, all'interno del Pianalto è compresa entro i limiti, che sono così definiti:
a sud della strada carreggiabile che dall'abitato di Buttigliera d'Asti si dirige verso l'oratorio di S. Antonio e conduce al ponte sul Rio del Gerbido;
a est del tratto del Rio del Gerbido che, dal ponte suddetto, scorre sino al ponte di località S. Grato, situato sulla strada che collega Buttigliera d'Asti a Riva presso Chieri;
a sud/est della strada che dall'abitato di Riva presso Chieri, in direzione Pessione, conduce al ponte sul Rio Scarosa;
a est del tratto del Rio Scarosa che, dal ponte suddetto, scorre sino al ponte dell'autostrada A 21;
a sud del tratto della autostrada A 21 che, dal ponte suddetto, conduce al cavalcavia posto in prossimità di Cascina Cà Bianca;
a sud del sentiero che, dal suddetto cavalcavia, conduce a Cascina Tepice e, proseguendo in direzione ovest verso la rotonda di località Ponticelli conduce a località Fabaro;
a est della strada che collegando località Fabaro a Santona conduce al ponte del torrente Stellone, nell'abitato di Villastellone;
a est del torrente Stellone risalendone il corso, dal ponte suddetto, sino alla confluenza con il Rio S. Pietro;
a est del Rio S. Pietro risalendone il corso sino al ponte di località Cavalleri-Fumeri, nel comune di Carmagnola;
a est della carreggiabile che, dal ponte suddetto, si collega alla strada che proviene da Ceresole d'Alba, in località Due Province;
a sud del tratto della strada che, dalla suddetta località, conduce all'incrocio con la strada statale n. 661, proveniente da Carmagnola;
a est della strada statale n. 661 che, dal suddetto incrocio, attraversando Sommariva del Bosco, conduce all'abitato di Sanfré e sino all'incrocio con la strada che porta a Cascina Priore;
a nord/est della strada che, dall'incrocio suddetto, collega Sanfré al percorso denominato Sentiero del Roero (S1);
a nord/ovest del tratto di Sentiero del Roero che, dal collegamento suddetto, conduce al Pilone di S. Grato, nel comune di Montà d'Alba;
a ovest della carreggiabile che dal Pilone di S. Grato conduce al Pilone di S. Bernardo;
a ovest della strada che, dal Pilone di S. Bernardo, in direzione nord, attraversando gli abitati di Valfenera, Dusino S. Michele, S. Paolo Solbrito, conduce a Buttigliera d'Asti collegandosi, all'interno del paese, con la strada che si dirige all'Oratorio di S. Antonio.

Articolo 4.
Elementi comprovanti che il prodotto agricolo è originario della zona.
L'origine geografica della Tinca gobba dorata del Pianalto è ben individuata da testimonianze scritte e orali, ma addirittura è possibile confermare la presenza della specie con prove geologiche e paleontologiche.
Elencando sommariamente i dati che comprovano una relazione tra l'origine geografica della zona e la comparsa della specie si osserva come i primi reperti fossili di Tinca tinca risalgano al Villafranchiano Terminale di Valdarno, periodo del Pleistocene inferiore, appartenente all'era Neozoica. È infatti a partire dalla fine del Pliocene e dal Pleistocene inferiore che si formano i depositi fluviolacustri della facies villafranchiana dell'Altopiano di Poirino (Parte 6 carta geologica). A questo punto è immediato il collegamento tra i fenomeni geologici, che hanno contraddistinto la formazione dell'Altopiano, e la comparsa in gran parte dell'areale italiano di specie ittiche, ad essi coeve, come la Tinca. Esistono comunque antiche e recenti fonti di documentazione che attestano come questo particolare legame tra Tinca, territorio e esseri umani sia sempre risultato saldo e duraturo nel tempo. La presenza della Tinca gobba dorata nel Pianalto di Poirino, come pesce allevato e di apprezzato valore alimentare ed economico, è già comprovata da documenti risalenti al XIII secolo; addirittura tra le tante gabelle che affliggevano la popolazione rurale di Ceresole d'Alba, una di queste imponeva la consegna di quantitativi variabili di tinche. Anche in periodi relativamente recenti si hanno notizie molto precise: ad esempio nella raccolta «Studi geografici su Torino e il Piemonte», aa.vv. ed. Ciappichelli 1954, uno degli autori, Natale Veronesi, dedica all'allevamento della Tinca il fascicolo: «Le peschiere del Pianalto di Poirino e la loro utilizzazione ittica» (Parte 5 e 7).
Tra le tante curiosità descritte, il Veronesi parla addirittura di pescatori professionisti, usi a gestire anche le altrui peschiere con contratti di mezzadria e d'affitto; questa attività professionale, non esistendo nell'Altopiano fiumi importanti per produzione ittica, era giustificata dalla rendita delle sole tinche. D'altronde, consultando le «Consegne del Sale» di Poirino (Parte 7), si individuano già dal 1775 cinque famiglie di pescatori, che evidentemente ottenevano le loro entrate dall'allevamento e dalla vendita delle tinche. L'attività di pesca professionale, intendendo in tal senso l'allevamento delle tinche, si è protratta nei secoli e solo recentemente, verso l'inizio degli anni ottanta, è del tutto scomparsa, inserendosi tra le attività di tipo agricolo, anche a causa della morte degli ultimi anziani pescatori. Al fine di garantire l'origine del prodotto e le caratteristiche peculiari dello stesso un organismo di controllo gestirà un elenco di produttori ed uno di condizionatori, e censirà gli stagni di allevamento.

Articolo 5.
Metodo di ottenimento del prodotto.
Gli avannotti, che sono immessi nelle peschiere anche associati a riproduttori e tinche di taglia intermedia, vengono lasciati crescere sino al raggiungimento della taglia desiderata.
5.1. Condizioni generali.
La Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino è rigorosamente allevata in monocoltura.
La pezzatura prodotta varia dalla taglia da consumo, al novellame da ripopolamento, ai riproduttori.
5.2. Condizioni di allevamento.
La tinca si alleva sia negli stagni in argilla esistenti e sia in nuovi bacini in argilla, purché realizzati entro i limiti della zona di produzione.
5.3. Acqua.
L'approvvigionamento idrico può essere effettuato:
a) da acque meteoriche
b) da acque superficiali,
c) da acque di captazione da falda.
5.4. Stagni.
Saranno utilizzati gli stagni, realizzati in argilla, già in uso e sarà possibile la realizzazione di nuovi invasi in argilla. Considerando le particolari caratteristiche geologiche della zona, non sono ammessi stagni dotati di totale impermeabilizzazione artificiale o realizzati con materiale diverso dall'argilla del Pianalto. Onde evitare forme di inquinamento dovute alle pratiche colturali dei terreni circostanti sarà realizzata una fascia di inerbimento perimetrale degli stagni della larghezza minima di metri 5; nella suddetta fascia tampone è fatto divieto dell'uso di sostanze diserbanti.
5.5. Riproduzione e novellame.
Per ottenere la disponibilità di novellame sono ammessi la selezione e l'incrocio di riproduttori purché aventi le caratteristiche descritte al punto 2. Si potrà ricorrere sia alla riproduzione naturale sia alla riproduzione artificiale.
5.6. Alimentazione.
L'alimentazione in allevamento sarà favorita mediante pratiche di fertilizzazione naturali dei bacini al fine di ottenere zooplancton per lo svezzamento e la crescita degli avannotti. In seguito, durante la fase di ingrasso, si potrà fare ricorso a sistemi di integrazione alimentare, preparati con alimenti non derivati da farine di carne e non derivati da organismi geneticamente modificati, nei quali il tenore proteico, opportunamente distribuito tra proteine di origine vegetale e animale, non superi il 45% del peso. In particolare si individuano le seguenti materie prime:
a) cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti;
b) semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti;
c) semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti;
d) latte e derivati;
e) uova e derivati;
f) farina di pesce e/o di crostacei.
5.7. Commercializzazione.
La commercializzazione limitata al prodotto fresco tiene conto della legislazione vigente e della buona pratica igienica. Gli esemplari immessi al consumo devono avere una un peso minimo di 50 grammi. Gli esemplari di peso inferiore sono commerciabili per operazioni di ripopolamento, solo all'interno dei confini definiti dal suddetto art. 3.

Articolo 6.
Elementi comprovanti il legame con l'ambiente geografico.
Il Pianalto di Poirino risulta isolato rispetto alle acque superficiali scendenti dalla catena alpina e le falde freatiche si trovano al di sotto della coltre diluviale, le precipitazioni nella zona sono scarse, e le ristrette dimensioni del bacino imbrifero convogliano velocemente a valle le acque di scorrimento. La particolare natura argillosa dei terreni si presta alla costruzione e alla escavazione di stagni per trattenere le acque. Le prime opere in tal senso risalgono a più di tre secoli addietro e testimoniano anche l'uso dell'argilla per costruzione. Il paesaggio rurale era ed è ancora contraddistinto da un gran numero di piccole e grandi peschiere ricavate spesso nelle vicinanza di abitazioni e borgate. In questi invasi da sempre si allevano le tinche, sia come fonte supplettiva di proteine sia come prodotto da commercio. La maggior parte delle peschiere è distribuita sul territorio del comune di Poirino, ma molte altre, per un totale di circa 400 invasi, si trovano in tutto il Pianalto e imprimono al paesaggio una nota veramente caratteristica. Le tinche provenienti da allevamenti in peschiera del Pianalto di Poirino sono fra le migliori che si conoscano; in esse non si avverte infatti quel sapore di fango più o meno intenso che normalmente accompagna le carni delle tinche di risaia o provenienti da fiumi o laghi siti in terreni meno dotati di quelli del Pianalto. La tinca costituisce il prodotto tipico della zona ed il consumo avviene generalmente sul posto presso alberghi e trattorie che assorbono la quasi totalità della produzione. L'allevamento della tinca nelle peschiere è pressoché generale presso la popolazione rurale, a causa del notevole richiamo di visitatori e consumatori che determina, ed è considerata come un tradizionale fattore di notevole importanza nell'economia locale.

Articolo 7.
Riferimenti relativi alle strutture di controllo.
La struttura di controllo è individuata ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Articolo 8.
Elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP.
Il condizionamento deve avvenire all'interno della zona di produzione individuata dal disciplinare. Il contrassegno è costituito, in ordine dalla parte superiore verso l'inferiore, dai seguenti simboli distintivi:
la dicitura: «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino»;
il disegno della Tinca femmina con la testa rivolta a sinistra;
la dicitura: «Denominazione d'origine protetta - DOP».
L'etichettatura prevede inoltre la dicitura distintiva del produttore e/o dell'azienda produttrice del prodotto, le cui dimensioni non potranno essere superiori a ø delle diciture di cui al seguente articolo.
La Tinca gobba dorata fresca, potrà essere commercializzata in contenitori e sacchetti monouso recanti ben evidenziato il suddetto contrassegno.
8.1 Elementi dell'etichettatura legati al marchio D.O.P.
Il marchio è presentato nel modo seguente:
Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino
Si omette marchio.
Denominazione d'origine protetta - D. O.P.
Le diciture: «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino» e «Denominazione d'origine protetta - D.O.P.» sono scritte con carattere Times New Roman, corsivo, dimensione 14.
Si omette marchio.
Il disegno della Tinca femmina presenta la testa rivolta a sinistra, la lunghezza totale dall'apice della bocca alla estremità della coda è di 45 mm, l'altezza dall'apice della pinna dorsale all'estremità inferiore della pinna ventrale è di 20 mm.

Articolo 9.
Commercializzazione dei prodotti trasformati.
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF, in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/92;
l'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

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