Marrone del Mugello IGP
Atlante dei prodotti tipici - Prodotti DOP e IGP - Ortofrutticoli

Zona di produzione

I territori comunali dei seguenti Comuni in provincia di Firenze: Borgo S. Lorenzo (Parte), Dicomano (Per intero), Firenzuola (Parte), Londa (Parte), Marradi (Per intero), Palazzuolo Sul Senio (Per intero), Rufina (Parte), S. Godenzo (Parte), Scarperia (Parte) e Vicchio Mugello (Parte).

Caratteristiche

Il marrone del Mugello fresco in guscio è caratterizzato da una pezzatura medio-grossa (non più di 80 frutti/Kg), forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, di norma una faccia laterale tendenzialmente piatta e l'altra marcatamente convessa, la cicatrice alla base è di forma rettangolare generalmente piatta e di colore più chiaro rispetto al pericarpo. Il pericarpo, che è facilmente distaccabile dall'episperma, è sottile, di colore bruno rossiccio con striature scure in senso meridiano in numero variabile da 25 a 30. Il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature. La qualità e la notorietà raggiunge il massimo con il "Marron Buono di Marradi", molto apprezzate anche le varietà italiane: Carpinese, Fragonese, Cecio, Montanina e Reggiolana.

Marrone del Mugello IGPMarrone del Mugello IGP

Disciplinare di produzione - Marrone di Mugello IGP

Articolo 1.
La Indicazione Geografica Protetta “Marrone del Mugello” è riservata ai frutti che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
La zona di produzione del “Marrone del Mugello” è costituita dalla parte di territorio della Provincia di Firenze individuato come segue:
- Comune di Borgo S. Lorenzo Parte
- Comune di Dicomano Per intero
- Comune di Firenzuola Parte
- Comune di Londa Parte
- Comune di Marradi Per intero
- Comune di Palazzuolo Sul Senio Per intero
- Comune di Rufina Parte
- Comune di S. Godenzo Parte
- Comune di Scarperia Parte
- Comune di Vicchio Mugello Parte
Tale area in un unico corpo si estende per circa ha. 87.420.

Articolo 3.
Il “Marrone del Mugello” deriva da una serie di ecotipi correntemente indicati col nome della località e/o Comune di provenienza ma tutti riconducibili alla varietà Marrone Fiorentino che viene propagato per via agamica da molti secoli.
I frutti rispondenti alla denominazione “Marrone del Mugello” hanno in comune le seguenti caratteristiche:
- numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiori a tre;
- pezzatura medio-grossa (non più di 80 frutti/Kg.), con tolleranza del 10% in più in caso di annate sfavorevoli;
- forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch’essi tomentosi: di norma una faccia laterale tendenzialmente piatta, l’altra marcamente convessa; cicatrice ilare (base) di forma sensibilmente rettangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce lateriali, generalmente piatta e di colore più chiaro del pericarpo;
- pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso è facilmente distaccabile dall’episperma il quale si presenta di colore “camoscio” e poco invaginato;
- il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; molto limitati i frutti con seme diviso (settato).

Articolo 4.
I castagneti da frutto destinati alla produzione del “Marrone del Mugello” devono trovarsi in condizioni ambientali e devono essere condotti con tecniche colturali tali da conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono da considerarsi idonei i castagneti ubicati da 300 a 900 metri s.l.m. su terreni aventi giacitura, esposizione, e caratteristiche pedologiche adatte.
La densità degli impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura e di raccolta nonché la propagazione, esclusivamente agamica, devono essere quelli generalmente usati in zona o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti.
E’ vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi.
La resa produttiva è stabilita in un massimo di Kg. 15 di frutti per pianta ed in Kg. 1500 per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i massimali di produzione sopra riportati. Il numero di piante in produzione per ettaro non può superare le 120 unità nei vecchi impianti e le 160 unità nei nuovi impianti.

Articolo 5.
Le operazioni di cernita, di calibratura , di trattamento del prodotto con “cura” in acqua fredda e con la sterilizzazione e secondo le tecniche già acquisite dalla tradizione locale, nonché il confezionamento, devono essere effettuate sul territorio della Comunità Montana Zona “E” Alto Mugello Mugello Val di Sieve.
Ai locali idonei. Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 5 ottobre dell’anno fini della commercializzazione il prodotto può essere conservato, per graduarne la vendita, in di produzione.

Articolo 6.
Il “Marrone del Mugello” allo stato fresco, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- prodotto fresco senza alcun trattamento, o prodotto curato in acqua fredda per non più di otto giorni senza aggiunta di alcun additivo, o prodotto sterilizzato con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di alcun additivo e secondo la corretta tecnica locale;
- prodotto selezionato e calibrato in diverse pezzature come previsto dal decreto ministeriale 10 luglio 1939, recante norme speciali tecniche per l’esportazione delle castagne. Le norme di cui trattasi si applicano sia per la commercializzazione del prodotto nell'ambito dei Paesi CEE che per l’esportazione verso i paesi terzi;
- prodotto confezionato di norma in sacchetti in rete di colore rosso nelle confezioni da Kg. 0,5, Kg.1, Kg.2, Kg. 3, Kg.5, Kg.10, ed in sacchetti di juta per le confezioni da 25 e 30 Kg.: confezioni di tipologia diversa dalle precedenti devono essere preventivamente approvate dal Comitato tecnico di cui all’art. 10, e dall’organismo di controllo di cui all’art. 10 del Reg. 2081/92. Ogni confezione deve recare un contrassegno con la scritta“Marrone del Mugello” I.G.P. Il contrassegno dovrà, inoltre, obbligatoriamente riportare i dati relativi alla pezzatura, al peso, all’annata di produzione, la data di confezionamento ed essere apposto all’esterno della confezione in modo da sigillarla.

Articolo 7.
Il “Marrone del Mugello” può essere commercializzato, oltre che allo stato fresco, come prodotto trasformato rispondente alle seguenti caratteristiche: - stato secco in guscio, sgusciato intero o sfarinato, ottenuto con la tecnica acquisita dalla tradizione locale mediante essiccazione in“metati” su graticci ed a fuoco lento e continuo alimentato esclusivamente da legna di castagno.
Per la trasformazione nelle diverse tipologie di prodotto allo stato secco devono essere utilizzati frutti freschi di pezzatura inferiore agli 80 frutti/Kg.. L’umidità contenuta nei frutti interi o sfarinati non deve superare il 15%; il prodotto deve essere immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura; la resa in marroni secchi pelati non può superare la percentuale del 35% mentre la resa in marroni secchi in guscio non può superare il 65%; i marroni secchi sgusciati devono presentarsi interi, sani di colore paglierino chiaro e con non più del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni etc.). La resa massima in farina non può superare il 30% del prodotto fresco.
Il prodotto trasformato deve essere commercializzato in contenitori di materiale idoneo alla conservazione come previsto dalle leggi vigenti e rispondenti alle caratteristiche delle diverse tipologie di prodotto richiamate al primo comma.
Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alle richieste di mercato e devono recare un contrassegno con la scritta “Marrone del Mugello” I.G.P. Per il prodotto secco in guscio, è facoltativo procedere alla calibratura per la vendita al fine di ottenere pezzature migliori.
Ai fini della commercializzazione e della esportazione del prodotto secco si applicano le norme di cui al citato decreto ministeriale 10 luglio 1939.
Altri prodotti trasformati in cui il frutto rimane singolarmente individuabile ed ottenuti dal“Marrone del Mugello” potranno fare riferimento al prodotto di origine.
Per i marroni sotto sciroppo o sotto spirito è ammessa l’utilizzazione di frutti freschi aventi una pezzatura fino a 95 frutti/Kg.

Articolo 8.
Alla indicazione geografica protetta “Marrone del Mugello “ è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi“extra”, “superiore”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
E’ vietato inoltre l’uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito, sia per il prodotto fresco che per quello trasformato, l’uso al massimo di due indicazioni che facciano riferimento al comune, e/o località e/o azienda comprese nel territorio di cui all’art. 2 e dai quali effettivamente provengono i marroni con la indicazione geografica protetta.
E’ consentito naturalmente l’apposizione del nome e marchio di impresa.

Articolo 9.
I produttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto con la indicazione geografica protetta “Marrone del Mugello” sono tenuti ad iscrivere i loro castagneti, la cui produzione sia costituita per almeno il 95% dalla varietà denominata di cui all’art. 3, in un apposito albo pubblico istituito presso la Comunità Montana Zona “E” con sede a Borgo S. Lorenzo, per il tramite del comune in cui ricadono i castagneti medesimi.
Nell’albo di cui al comma 1 devono essere indicati gli estremi atti ad individuare la ditta produttrice , gli estremi catastali desunti dagli estratti di mappa e di partita, le superfici a castagneto, la produzione massima per ettaro e per pianta di frutti, le località, l’età del castagneto, lo stato fitosanitario ed il numero delle piante.
Le domande di iscrizione dei castagneti all’albo devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto con la indicazione geografica protetta.
Entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse.

Articolo 10.
Un apposito comitato tecnico, istituito presso la Comunità Montana Zona “E”, è incaricato dell’esame delle domande di iscrizione e di modifiche all’albo. Detto comitato è presieduto dal Presidente della Comunità Montana o da un suo delegato ed è composto da due esperti tecnici nominati dalla Comunità Montana stessa e da due esperti designati dall’eventuale consorzio volontario dei produttori castanicoli incaricato della vigilanza o , in mancanza di questo, dalla Comunità Montana su proposta delle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative nella zona.
Il comitato stesso, che sovraintende anche alla tenuta dell’albo, è tenuto ad effettuare annualmente sopralluoghi prima della raccolta nei castagneti iscritti all’albo per accertare la media di produzione di marroni e controllare la rispondenza delle denunce effettuate dai produttori.
Fintanto non venga designata un specifica struttura di controllo, la Comunità Montana avvalendosi di detto comitato potrà assumere in forma provvisoria e su disposizione dell’autorità competente, le funzioni di vigilanza per l’applicazione del presente disciplinare di produzione.

Articolo 11.
Le ditte produttrici aventi i castagneti iscritti all’albo che intendono commercializzare il proprio prodotto con la denominazione di origine sono tenuti a dichiarare alla Comunità Montana, per il tramite del comune competente per territorio, entro dieci giorni dalla fine della raccolta, la quantità di marroni prodotta e, nel caso che l’abbiano venduta in partite non confezionate secondo le modalità di cui all’art. 6, il nominativo e l’indirizzo dell’acquirente nonché il castagneto da cui deriva il prodotto.
La Comunità Montana, per il tramite del comune competente per territorio, rilascia al dichiarante ricevuta per il quantitativo denunciato.

Articolo 12.
Per il prodotto che verrà certificato si dovrà pagare un contributo di entità sufficiente a coprire i costi che l’Ente incontrerà nello svolgimento della sua attività di tutela: tale contributo sarà rapportato al quantitativo di marroni per il quale il produttore ha richiesto i contrassegni di indicazione geografica, e il suo prezzo verrà fissato di anno in anno.
La richiesta volta ad ottenere i contrassegni di cui sopra dovrà essere conforme con la dichiarazione presentata ai sensi degli artt. 9 e 11 e nei limiti delle quantità fissate dall’art. 4. Qualora il prodotto non venga confezionato in azienda, il produttore consegnerà al compratore apposita certificazione che dia diritto all’acquirente di ritirare contrassegni da inserirsi nelle confezioni.
La ditta acquirente è obbligata al rispetto di tutte le norme del presente disciplinare e soggetta ai relativi controlli.

Articolo 13.
La vigilanza per l’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, il quale può avvalersi ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio del marrone del Mugello di un consorzio tra i produttori conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento CEE 2081/92.

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