Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Appunti di Estimo - Adempimenti a carico dell'autorità competente

Adempimenti a carico dell'autorità competente

1 - Pubblicità della procedura
Contestualmente alla ricezione dell'istanza e della relativa documentazione amministrativa e tecnica da parte del proponente, la Direzione per le valutazioni provvede a pubblicare sul sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente i principali elaborati depositati (progetto, studio di impatto ambientale, sintesi non tecnica), nonché l'avviso pubblicato sui quotidiani per consentire l'informazione e la consultazione da parte del pubblico e l'eventuale trasmissione di osservazioni. Per la durata di 60 giorni dalla data della pubblicazione sui quotidiani i progetti sottoposti a procedura di VIA i progetti in fase di consultazione saranno presenti nella home page del sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA del MATTM mentre successivamente potranno essere consultati dalle sezioni del sito web "Ricerca" o "Procedure in corso" dove sono rese disponibili informazioni generali e specifiche sul progetto, lo stato di avanzamento della procedura e la relativa documentazione  tecnica.
Il Ministero dell'Ambiente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria; l'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di VIA.

2 - Verifica amministrativa
La Direzione per le valutazioni ambientali - Divisione II Sistemi di valutazione ambientale provvede alla verifica della procedibilità dell'istanza in termini di completezza formale degli atti acquisiti. Sulla base di tale attività provvede a comunicare al proponente ed alle altre Amministrazioni interessate l'esito della verifica indicando, in caso di esito negativo, le azioni e la documentazione necessari al perfezionamento dell'istanza; contestualmente alla comunicazione dell'esito positivo della verifica di procedibilità, provvede alla trasmissione della documentazione amministrativa e tecnica alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS per gli adempimenti di competenza.

3 - Istruttoria tecnica - valutazione
La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS provvede all' istruttoria tecnica di competenza analizzando e valutando il progetto e lo studio di impatto ambientale, anche in contraddittorio con il proponente, ed effettuando generalmente almeno un sopralluogo sulle aree di progetto. Nel corso dell'istruttoria tecnica esamina le osservazioni pervenute da parte del pubblico ed i pareri delle altre amministrazioni e soggetti coinvolti.
La Direzione per le valutazioni ambientali, sulla base delle specifiche indicazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico (entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sui quotidiani) in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di una precisa scadenza per la risposta che non può superare i 45 giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori 45 giorni, per un totale massimo di 90 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di integrazioni; in tali casi il provvedimento di VIA è espresso entro i successivi 90 giorni.
Qualora a seguito della richiesta di integrazioni siano apportate al progetto o allo studio di impatto ambientale modifiche ritenute sostanziali e rilevanti per il pubblico, il Ministero dell'Ambiente richiede che siano effettuati nuovamente il deposito della documentazione presso tutte le Amministrazioni e soggetti coinvolti e l'avviso al pubblico sui quotidiani (si ripetono le attività descritte al punto 2.c degli Adempimenti a carico del proponente); in tale caso ripartono dalla data dell'avviso sui quotidiani i 60 giorni per le consultazioni e la presentazione di osservazioni da parte del pubblico ed il provvedimento di VIA è emesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. In caso di mancato rispetto dei tempi indicati per la presentazione delle integrazioni non si procede all'ulteriore corso della valutazione e la procedura viene archiviata. Il proponente può comunque spontaneamente presentare integrazioni alla documentazione presentata contestualmente all'istanza purché queste pervengano nell'ambito delle tempistiche previste per la conclusione della procedura.
L'istruttoria tecnica si conclude con un parere della Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale - VIA e VAS che può prevedere un esito positivo, con eventuali prescrizioni, o un esito negativo qualora siano riconosciuti impatti negativi e significativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione del progetto e/o all'esercizio dell'opera.

4 - Decisione
Sulla base del parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale - VIA e VAS, dei pareri del Ministero per i beni e le attività culturali (di natura vincolante, da rendere entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza), della/e Regione/i (entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza),  nonché delle determinazioni delle altre amministrazioni/soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni del pubblico (entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza la Direzione per le valutazioni Ambientali provvede a predisporre la bozza di provvedimento di VIA.
I pareri e le determinazioni delle altre Amministrazioni possono essere rese anche nell'ambito di una Conferenza dei servizi istruttoria che può essere indetta a tal fine; qualora le Amministrazioni coinvolte non si esprimano  nei termini previsti dalla norma ovvero in caso di manifesto dissenso si procede alla predisposizione del provvedimento di VIA, fatta salva l'acquisizione del parere del . Ministero per i beni e le attività culturali.
La bozza di provvedimento viene sottoposta all'esame da parte degli Uffici di Gabinetto ed alla successiva firma da parte dei Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i Beni e le Attività Culturali per l'emanazione del decreto interministeriale. Qualora i Ministri non siano in accordo sull'esito della decisione la questione viene rimessa al Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento di VIA, espresso e motivato, è obbligatorio ai fini della realizzazione del progetto, "… sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto" e "….contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti".
In caso di esito negativo si provvede a comunicare l'esito al proponente, ai sensi dell'art.10 bis della Legge241/1990, in base al quale in procedimenti di istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, deve essere data comunicazione delle motivazioni ostative alla base dell'emanando provvedimento. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il proponente può presentare le proprie osservazioni in forma scritta, opportunamente dettagliate e documentate, a mezzo raccomandata A.R. In assenza di riscontri nei modi e nei termini temporali citati, viene comunque emanato il provvedimento di VIA con esito negativo che viene notificato al proponente ed alle altre Amministrazioni coinvolte mediante comunicazione ufficiale.

5 - Tempistiche della procedura di VIA
In base alle diverse fattispecie previste dalla normativa vigente si riassumono i tempi per l'emanazione del provvedimento di VIA (dalla data di presentazione dell'istanza ovvero di pubblicazione dell'avviso sui quotidiani):

    • 150 giorni (art. 26, comma 1)
    • 210 giorni (con richiesta di proroga di 60 giorni da parte dell'Amministrazione per particolare complessità del procedimento, art. 26, comma 1,)
    • 270 giorni (con richiesta di integrazioni, art. 26, comma 3,)
    • 330 giorni (con richiesta di proroga da parte dell'Amministrazione per particolare complessità del procedimento e con richiesta di integrazioni

Si precisa che tali tempistiche, comunque di carattere ordinatorio, non prevedono eventuali tempi aggiuntivi che possono intervenire qualora si verifichino condizioni oggettive che ostano il regolare svolgimento dell' iter procedurale sia dal punto amministrativo che tecnico; tali situazioni, opportunamente motivate, devono essere oggetto di comunicazione ufficiale, da parte del Ministero dell'Ambiente al proponente ed agli altri soggetti coinvolti.. Il proponente ha la facolt à di richiedere proroghe dei termini agli adempimenti di propria competenza previa motivata richiesta che deve essere inoltrata al Ministero dell'Ambiente prima della scadenza fissata.

6 - Informazione sulla decisione
Il provvedimento di VIA  viene notificato al proponente ed a tutti i soggetti coinvolti ed è pubblicato integralmente sul sito web per le Valutazioni Ambientali (sezione Provvedimenti); i provvedimenti emanati negli ultimi 60 giorni sono inoltre disponibili sulla home page del sito web per le Valutazioni Ambientali.

7 - Monitoraggi, controlli, sanzioni ed ulteriori azioni risarcitorie
Il Ministero dell'Ambiente anche per il tramite delle strutture operative di cui si avvale (ISPRA e ARPA/APPA) effettua il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dai progetti approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA. Lo svolgimento e gli esiti di tali attività, nei casi di impatti negativi non previsti nella fase di valutazione, supportano le azioni correttive adottate dal Ministero dell'Ambiente che possono modificare il provvedimento rilasciato apponendo condizioni ulteriori e, nei casi più gravi, determinare, in via cautelare, la sospensione dei lavori o delle attività (Art. 28, comma 1 bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il Ministero dell'Ambienteè tenuto ad informare il pubblico tramite pubblicazione sul sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA del MATTM le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive adottate.
L'accertamento della sussistenza di eventuali violazioni delle prescrizioni impartite o di difformità sostanziali da quanto disposto dal provvedimento di VIA comporta la predisposizione di azioni cautelari e/o risarcitorie dei danni ambientali arrecati da parte del Ministero dell'Ambiente nei confronti del soggetto inadempiente che possono prevedere la sospensione dei lavori, l' adeguamento dell'opera o dell'intervento secondo specifiche modalità e termini temporali, l'applicazione di sanzioni commisurate all'entità del danno ambientale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile. In caso di inadempienza da parte del soggetto si provvede d'ufficio a sue spese ai sensi delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Fonte: Ministero dell'Ambiente

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