Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Appunti di Estimo - Adempimenti a carico del proponente

Adempimenti a carico del proponente

1 Predisposizione della documentazione tecnica da allegare all'istanza

    1. progetto definitivo, consistente negli "…elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente" (lettera h, dell'art.5, comma 1, D.Lgs.152/2006 e s.m.i.).
    2. studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle disposizioni ed ai contenuti previsti nell'art.22 e all'Allegato VII del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nonché articolato e caratterizzato con i contenuti previsti nel D.P.C.M. 27/12/1988 e s.m.i. (tuttora in vigore nelle more dell'emanazione di nuove norme tecniche).
      Si richiama inoltre che lo studio di impatto ambientale, ai sensi all'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.deve contenere la valutazione di incidenza prevista dall'art.5 del D.P.R.357/97 qualora il progetto, o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" facenti parte della Rete Natura 2000). La valutazione di incidenza si sostanzia, ai sensi della normativa vigente, con gli aspetti definiti nell'allegato G del D.P.R.357/1997. Dell'integrazione tra le due procedure è data evidenza anche nell'avviso sui quotidiani (vedi successivo punto 2. b).
    3. sintesi non tecnica: elaborato finalizzato a consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico del progetto e dei suoi possibili impatti sull'ambiente in cui sono descritte le principali caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e una sintesi dei dati e delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale, comprensiva di elaborati grafici. L'elaborato deve essere predisposto per consentire un'agevole riproduzione.
    4. elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. L'elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: denominazione dell'autorizzazione, parere, nulla osta, ecc.; riferimenti normativi; oggetto del regime autorizzativo (es.aria, acqua, suolo, rifiuti, sicurezza, paesaggio, beni culturali, ecc.); fase di riferimento (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, realizzazione, esercizio); autorità competente; ente territorialmente interessato, status (acquisito/da acquisire).

2 Attivazione della procedura

    1. Trasmissione dell'istanza al MATTM e agli altri soggetti coinvolti: l'istanza per l'avvio della procedura di VIA e la relativa documentazione tecnica allegata è essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente mediante le seguenti modalità:
      • consegna a mano, dall'interessato o tramite un incaricato, tutti i giorni da lunedì a venerdì presso l'Ufficio Posta sito in Via Cristoforo Colombo 44, piano -1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.40 (orario continuato); con la consegna a mano verrà rilasciato dall'incaricato timbro e data dell'avvenuta ricezione;
      • a mezzo posta con raccomandata A.R.
      Il modello dell'istanza per l'avvio della procedura di VIA, contenente anche l'elenco completo della documentazione amministrativa e tecnica da allegare all'istanza e le relative modalit à di predisposizione e trasmissione, è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente. La documentazione amministrativa e tecnica trasmessa al Ministero dell'Ambiente deve essere predisposta in formato digitale (3 copie) secondo le indicazioni contenute nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." scaricabile dalla sezione "Specifiche tecniche e linee guida" e in formato cartaceo (1 copia).
      Copia integrale degli atti amministrativi e tecnici deve essere trasmessa anche a tutti i soggetti coinvolti precedentemente indicati. Per tali destinatari è opportuno che il proponente provveda a contattare preventivamente le singole Amministrazioni, al fine di accertare eventuali specifiche modalità per la predisposizione e il deposito della documentazione (uffici competenti, numero di copie richieste e tipologia di formato, cartaceo e/o digitale).
      Per facilitare i contatti tra i diversi soggetti coinvolti, sul sito web per le Valutazioni Ambientali - sezione "Spazio per il proponente", sono forniti i riferimenti della Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, delle strutture regionali competenti, delle province e dei comuni.
      Qualora il progetto, ivi incluse le eventuali opere connesse, ricada in tutto o in parte in aree marine, nell'apposito modello per la presentazione dell'istanza, la localizzazione dovrà essere completata con la denominazione dell'area marina interessata, secondo gli ambiti riportati nella seguente Figura 1.
    2. Pubblicità dell'avvio della procedura: il proponente pubblica su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna Regione interessata un avviso in cui è contenuta una breve descrizione del progetto, la sua localizzazione, i possibili impatti ambientali, le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni (60 giorni). Il modello dell'avviso sui quotidiani è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente. Le date di pubblicazione degli avvisi al pubblico sui quotidiani e di presentazione dell'istanza al Ministero dell'Ambiente ed agli altri soggetti coinvolti devono coincidere in quanto la norma (art.24, c.1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) prevede che le due azioni avvengano contestualmente; tale data rappresenta il "tempo zero" da cui si avviano le tempistiche previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle diverse fasi della procedura (informazione e partecipazione del pubblico, valutazione, decisione) e, in particolare, i sessanta giorni per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico. Come indicato nel modello per la presentazione dell'istanza scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente, per ovviare alle possibili difficoltà operative connesse al rispetto della contestualità prevista dalla norma, qualora il giorno della presentazione dell'istanza non risulti ancora disponibile la pubblicazione sui quotidiani potrà essere allegata all'istanza una copia del testo dell'avviso con indicazione delle testate e del giorno in cui avverrà la pubblicazione. Copia della pagina dei quotidiani sui quali è stato pubblicato l'avviso sarà trasmessa a mezzo fax entro 1 giorno dalla data di pubblicazione a tutte le amministrazioni in indirizzo. Altra forma di consultazione che può essere attivata anche su richiesta del proponente è il contraddittorio che, prima della fase di valutazione, può essere effettuato con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni; il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento VIA.
    3. Modifica degli elaborati ed (eventuale) nuova fase di consultazione: il proponente, entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei 60 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico (entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sui quotidiani) può chiedere al Ministero dell'Ambiente ed agli altri soggetti coinvolti di modificare la documentazione tecnica presentata (progetto e studio di impatto ambientale) anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso del contraddittorio o dell' inchiesta pubblica attivata dal Ministero dell'Ambiente (vedi punto a. degli Adempimenti a carico dell'autorità competente). In caso di accoglimento della richiesta da parte del Ministero dell'Ambiente gli elaborati modificati devono essere trasmessi entro il termine massimo di 45 giorni, eventualmente prorogabili su richiesta giustificata e motivata del proponente; il provvedimento di VIA è emesso entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
      Se il proponente modifica gli elaborati il Ministero dell'Ambiente può richiedere che siano effettuati nuovamente il deposito della documentazione a tutti i soggetti coinvolti e l'informazione al pubblico sui quotidiani qualora le modifiche apportate siano ritenute sostanziali e rilevanti per il pubblico (si ripetono le attività descritte ai punti 2.a e 2.b. degli Adempimenti a carico del proponente). In tale caso ripartono dalla data dell'avviso sui quotidiani i 60 giorni per le consultazioni e la presentazione di osservazioni da parte del pubblico. In questo caso, il provvedimento di VIA è emesso entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
    4. Informazione sulla decisione: il provvedimento di VIA viene reso pubblico per estratto, a cura del proponente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'avviso contiene l'indicazione dell'opera, l'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
    5. Archiviazione dell'istanza: il proponente può, in qualsiasi fase della procedura, richiedere alla Direzione per le valutazioni ambientali - Divisione II Sistemi di valutazione ambientale, il ritiro dell'istanza che, in tal caso, sarà archiviata. L'archiviazione dell'istanza comporta l'avvio di una nuova procedura qualora il medesimo proponente o altro soggetto fosse interessato a riproporre l'iniziativa progettuale.
    6. Accesso agli atti: la normativa vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990 e ss.mm.ii.) e all'informazione ambientale ( D.Lgs. 195/2005), in attuazione del principio di trasparenza, garantisce la libertà di accesso alla documentazione detenuta dalla Pubblica Amministrazione rispettivamente all'interessato, ovvero nell'ipotesi di informazione ambientale "a qualsiasi persona fisica o giuridica ne faccia richiesta". La visione degli atti  è a titolo gratuito dovrà essere effettuata  presso i locali della Pubblica Amministrazione detentrice degli stessi, previo appuntamento con gli Uffici competenti. L'estrazione di copia di  atti è sottoposta al versamento delle spese per il rilascio e l'estrazione di copia, ai sensi dell'art. 25 della citata Legge 241/1990, e secondo le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni.  I costi per l'accesso agli atti, detenuti da questa Amministrazione,  sono regolati dal D.M. 121 del 28 giugno 2012.

    Figura 1.

3 Adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento

    1. Ottemperanza delle prescrizioni: il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio, dismissione dell'opera, quelle relative ad eventuali malfunzionamenti nonché specifiche prescrizioni relative al controllo e al monitoraggio degli impatti ambientali. Il proponente è tenuto ad ottemperare dette condizioni e prescrizioni trasmettendone i riscontri ai soggetti preposti alla verifica e al controllo con le modalità e i tempi indicati nel provvedimento. Per le verifiche di competenza del Ministero dell'Ambiente, la documentazione tecnica deve essere trasmessa dal proponente secondo le indicazioni contenute nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." scaricabili dalla sezione "Specifiche tecniche e linee guida" del sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente. A seguito dell'istruttoria tecnica svolta con il supporto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS o di altri organismi tecnici (ISPRA, ARPA, ecc.) viene predisposta una Determinazione Dirigenziale notificata al proponente ed agli altri soggetti coinvolti contenente gli esiti della verifica di ottemperanza. In caso di inadempienza delle prescrizioni o al riscontro di altre significative difformità rispetto a quanto previsto nel provvedimento di VIA sono previste sanzioni ed altre azioni risarcitorie degli eventuali danni ambientali da parte del Ministero dell'Ambiente.
    2. Tempistica per la realizzazione del progetto: i progetti approvati devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento ovvero entro un periodo più lungo, qualora espressamente previsto nel provvedimento di VIA. Se non interviene una formale richiesta di proroga da parte del proponente prima della scadenza prevista per legge e l' accettazione da parte del Ministero dell'Ambiente, trascorso il periodo di cinque anni la procedura di VIA deve essere reiterata.

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