Usucapione
Notizie legali-fiscali

Usucapione (Il Contadino agosto 1997)

L'usucapione è un modo di acquisto di un diritto (generalmente di proprietà, ma anche di altri diritti reali o mobiliari) attraverso l'uso che se ne pratica. Questo deve essere continuo, non interrotto, né contestato; in altre parole, pacifico, non deve discendere da un favore o piacere o per tolleranza del legittimo proprietario, né in forza di un rapporto di servizio o dipendenza, ma deve essere praticato con la convinzione di esserne l'effettivo proprietario attraverso atti che manifestano la signoria sulla cosa (sfruttamento del bene, o del diritto, opere di manutenzione, ecc.). Il decorso utile per usucapire è di vent'anni (ma per i fondi rustici è di quindici anni). Trattasi di un modo di acquisto del diritto a carattere originario e non derivativo perché non deriva da nessuno e si esplica attraverso il semplice possesso esercitato con la intenzione di essere il proprietario. La legge favorisce tale forma di acquisto presupponendo che il legittimo proprietario in tanti anni abbia rinunciato di fronte ad un comportamento positivo altrui. Si pensi ad esempio ad una persona che per tanti anni utilizza un fondo di altri come proprietario ed esercita un diritto di passo sul fondo altrui. Come può il proprietario legittimo difendersi e tutelare la conservazione dei propri beni? Protestando ed opponendosi per iscritto e, se del caso, notificando un atto giudiziale che interrompa il possesso, col quale si chiede la libertà del fondo da ogni ingerenza del terzo. Ai fini del decorso del tempo minimo, il possesso dell'attuale possessore si cumula con quello del suo dante causa (genitore o persona dalla quale si eredita). Vi è un principio altrettanto importante stabilito in materia tavolare e che cioè l'usucapione non si possa far valere nei confronti di colui che nel frattempo acquisti quel bene sulla fede del libro fondiario "non sapendo o potendo sapere" di diritti di terzi diversi da quelli appartenenti dai libri tavolari. In altre parole, non sapendo che sul bene acquistato, si è maturato diritto a favore di terzi che non appare e di cui non è a conoscenza. Proceduralmente, ai fini del riconoscimento del diritto maturato per usucapione, è necessaria una domanda giudiziale che accerti, sulla scorta di testimoni da offrirsi, tale situazione e venga emanata sentenza da intavolarsi presso i libri tavolari.

Val Rendena - Trentino
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