Le servitu'
Notizie legali-fiscali

Le servitu' (Il Contadino gennaio 1998 - avv. Mario Casari)

Le servitù sono un peso imposto su un fondo a favore di altro fondo. Si costituiscono o per volontà delle parti o per testamento o per usucapione. Si estinguono per non uso per oltre vent'anni. Si vuol parlare in questa sede delle servitù cosiddette legali o coattive perché, a differenza delle volontarie, il proprietario ha diritto di ottenerle sopra il fondo vicino coattivamente senza bisogno del consenso di chi le deve subire. Per esse, se le parti non si mettono d'accordo, si ricorrerà al Giudice il quale a mezzo sentenza stabilirà le modalità di esercizio sulla servitù e l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Le servitù legali o coattive sono il passaggio coattivo, la somministrazione di acqua ad un fondo o edificio, l'acquedotto, lo scarico di acque, il passaggio con linee elettriche, telefoniche o teleferiche. Il passaggio coattivo si ha quando un fondo intercluso fra le proprietà non ha accesso sulla strada pubblica oppure deve procurarselo con eccessivo dispendio o disagio, quando si deve ampliare un passaggio inidoneo, infine quando il fondo abbia già un accesso alla via pubblica, ma insufficiente. La via da scegliersi, è quella più breve e di minor aggravio per il fondo servente. La servitù di acquedotto consiste nel diritto di far passare le proprie acque attraverso fondo altrui, purché il richiedente abbia diritto all'acqua. Questa deve essere sufficiente per l'uso al quale si vuole destinare; domestico, agricolo o industriale ed il passaggio richiesto deve essere il più conveniente. E' prevista la costruzione di un apposito acquedotto quando il proprietario del fondo servente non consenta il passaggio attraverso un suo acquedotto già esistente. Gli stessi principi si applicano anche allo scarico coattivo delle acque sovrabbondanti di un fondo, fatto allo scopo di bonificare o prosciugare i terreni. Similmente servitù di acquedotto, sono previste le servitù di passaggio di elettrodotto, di linee teleferiche, di impianti destinati al funzionamento di apparecchi radio e per analogia televisivi. Tali servitù consistono nel diritto di far passare le condutture elettriche ed impianti attraverso i fondi altrui e di compiere sui fondi stessi tutte le costruzioni e riparazioni necessarie. Per la somministrazione coattiva di acqua, il proprietario di un edificio o di un fondo ha diritto alla somministrazione di acqua anche se egli potesse procurarsela altrove con eccessivo dispendio; però il fondo servente deve fornire solo quella che eccede i suoi bisogni e nelle misure massime delle esigenze del fondo dominante. Secondo il criterio generale, è dovuta una indennità per il valore dell'acqua e per quello dei terreni occupati con la costruzione dell'acquedotto.

Versione italiana English version Versiķn espaņola
Libri di Agraria




Cerca nel sito
 
Copyright © www.agraria.org - Codice ISSN 1970-2620 - Webmaster: Marco Salvaterra - info@agraria.org